Nel mondo del diritto, il silenzio, in quanto tale, è un fatto di per sé irrilevante (silenzio-fatto), destinato ad acquisire importanza solo ove riceva una specifica qualificazione da una norma espressa o sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La crescente attenzione rivolta dal legislatore e dalla giurisprudenza verso le tematiche relative all’inerzia dei pubblici uffici e alle sue conseguenze sulla sfera giuridica ed economica dei privati, nonché ai possibili rimedi procedimentali e processuali, costituisce un segnale rilevante del potenziamento dei diritti del cittadino, proiettando i rapporti tra amministrazione e amministrati verso modelli tendenzialmente paritari, non esclusivamente autoritari e gerarchici, in conformità ai principi di legalità, democrazia, responsabilità, efficienza, economicità, pubblicità, trasparenza, buon andamento e imparzialità. Lo Stato di diritto non può tollerare comportamenti ingiustificatamente omissivi da parte della pubblica amministrazione, tali da indebolire la certezza dei rapporti giuridici con i cittadini, relegandoli ad una dimensione kafkiana in cui regnano insicurezza, incomprensione e assenza di dialogo. Il dovere dell’Amministrazione finanziaria di rispondere motivatamente alle richieste avanzate dal contribuente, è da considerarsi espressione dei principi di collaborazione, buona fede e affidamento nei rapporti col contribuente, desumibili dai principi di eguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui le norme dello Statuto dei diritti del contribuente costituiscono diretta attuazione. La negazione del dialogo conculca il diritto di partecipazione del privato al procedimento, nonché il suo diritto al contraddittorio, espressione del diritto inviolabile di difesa e strumento indefettibile per garantire un’efficiente esercizio della potestà impositiva, anche alla luce dei principi dettati in ambito internazionale e dell’Unione europea. In materia tributaria, a differenza di quella amministrativa, il legislatore non ha esteso, in via generale, la qualificazione in senso provvedimentale del silenzio dell’amministrazione finanziaria. La formula del “silenzio-assenso”, in particolare, è stata riservata a pochi casi, il più rilevante dei quali è previsto dalla disciplina dell’interpello ordinario. Negli altri casi la legge tace. Soltanto sul piano dell’efficacia è possibile desumere che il silenzio dell’ufficio equivale ad un diniego della pretesa formulata nell’istanza, in quanto la stessa non può essere soddisfatta autonomamente, in assenza di un suo espresso intervento, come si verifica nei casi di richiesta di un rimborso o di annullamento dell’atto impositivo in via di autotutela. Le ipotesi in cui il silenzio dell’ufficio dinanzi ad un’istanza formulata dal contribuente svolge rilevanti effetti in materia tributaria, sono molteplici: dall’accertamento con adesione all’applicazione delle disposizioni di condono, dalla domanda di definizione agevola dei rapporti tributari alla richiesta di agevolazioni e così via. Ogni istituto presenta peculiarità proprie e gli effetti dell’inattività dell’ufficio sono fortemente influenzati dalla disciplina di riferimento. L’oggetto della monografia è circoscritto a talune delle ipotesi più rilevanti di inerzia dell’Amministrazione finanziaria che segue ad un’espressa istanza avanzata dal contribuente. L’indagine riguarda le ipotesi di comportamento omissivo, rispettivamente a seguito della proposizione dell’istanza di interpello, della richiesta di rimborso e dell’istanza di autotutela. Dinanzi ad un’istanza “ammissibile” (sulla base del rispetto delle modalità e dei tempi eventualmente previsti dalla legge, nonché del contenuto non manifestamente pretestuoso) sorge l’obbligo dell’amministrazione di intraprendere un’attività istruttoria di valutazione, all’esito della quale occorre fornire una risposta, espressa e specificatamente motivata in ordine alle difese allegate dal contribuente. Con riguardo alla prima fattispecie menzionata, vengono, ex multis, analizzati i presupposti del c.d. silenzio-assenso e trattata la questione relativa alla sua estensione ai c.d. interpelli obbligatori, nonché gli effetti della tardiva risposta dell’amministrazione finanziaria. Con riferimento all’inerzia a seguito di istanza di rimborso, l’analisi si sofferma, in particolare, sulle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione e di motivazione, nonché sulla natura non provvedimentale del silenzio dell’ufficio, che finisce col costituire un fatto di rilevanza anche processuale. In conclusione, vengono affrontate le tematiche relative alla rilevanza giuridica dell’istanza di autotutela e le conseguenze del silenzio dell’amministrazione, distinguendo tra l’ipotesi di riesame degli atti tributari non definitivi e quella degli atti definitivi, le questioni relative al sindacato giurisdizionale dell’obbligo procedimentale del riesame e all’esigenza di una tutela autonoma e immediata in caso di silenzio.
LA SCALA, A.E. (2012). Il silenzio dell’Amministrazione finanziaria. Torino : Giappichelli.
Il silenzio dell’Amministrazione finanziaria
LA SCALA, Agostino Ennio
2012-01-01
Abstract
Nel mondo del diritto, il silenzio, in quanto tale, è un fatto di per sé irrilevante (silenzio-fatto), destinato ad acquisire importanza solo ove riceva una specifica qualificazione da una norma espressa o sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La crescente attenzione rivolta dal legislatore e dalla giurisprudenza verso le tematiche relative all’inerzia dei pubblici uffici e alle sue conseguenze sulla sfera giuridica ed economica dei privati, nonché ai possibili rimedi procedimentali e processuali, costituisce un segnale rilevante del potenziamento dei diritti del cittadino, proiettando i rapporti tra amministrazione e amministrati verso modelli tendenzialmente paritari, non esclusivamente autoritari e gerarchici, in conformità ai principi di legalità, democrazia, responsabilità, efficienza, economicità, pubblicità, trasparenza, buon andamento e imparzialità. Lo Stato di diritto non può tollerare comportamenti ingiustificatamente omissivi da parte della pubblica amministrazione, tali da indebolire la certezza dei rapporti giuridici con i cittadini, relegandoli ad una dimensione kafkiana in cui regnano insicurezza, incomprensione e assenza di dialogo. Il dovere dell’Amministrazione finanziaria di rispondere motivatamente alle richieste avanzate dal contribuente, è da considerarsi espressione dei principi di collaborazione, buona fede e affidamento nei rapporti col contribuente, desumibili dai principi di eguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui le norme dello Statuto dei diritti del contribuente costituiscono diretta attuazione. La negazione del dialogo conculca il diritto di partecipazione del privato al procedimento, nonché il suo diritto al contraddittorio, espressione del diritto inviolabile di difesa e strumento indefettibile per garantire un’efficiente esercizio della potestà impositiva, anche alla luce dei principi dettati in ambito internazionale e dell’Unione europea. In materia tributaria, a differenza di quella amministrativa, il legislatore non ha esteso, in via generale, la qualificazione in senso provvedimentale del silenzio dell’amministrazione finanziaria. La formula del “silenzio-assenso”, in particolare, è stata riservata a pochi casi, il più rilevante dei quali è previsto dalla disciplina dell’interpello ordinario. Negli altri casi la legge tace. Soltanto sul piano dell’efficacia è possibile desumere che il silenzio dell’ufficio equivale ad un diniego della pretesa formulata nell’istanza, in quanto la stessa non può essere soddisfatta autonomamente, in assenza di un suo espresso intervento, come si verifica nei casi di richiesta di un rimborso o di annullamento dell’atto impositivo in via di autotutela. Le ipotesi in cui il silenzio dell’ufficio dinanzi ad un’istanza formulata dal contribuente svolge rilevanti effetti in materia tributaria, sono molteplici: dall’accertamento con adesione all’applicazione delle disposizioni di condono, dalla domanda di definizione agevola dei rapporti tributari alla richiesta di agevolazioni e così via. Ogni istituto presenta peculiarità proprie e gli effetti dell’inattività dell’ufficio sono fortemente influenzati dalla disciplina di riferimento. L’oggetto della monografia è circoscritto a talune delle ipotesi più rilevanti di inerzia dell’Amministrazione finanziaria che segue ad un’espressa istanza avanzata dal contribuente. L’indagine riguarda le ipotesi di comportamento omissivo, rispettivamente a seguito della proposizione dell’istanza di interpello, della richiesta di rimborso e dell’istanza di autotutela. Dinanzi ad un’istanza “ammissibile” (sulla base del rispetto delle modalità e dei tempi eventualmente previsti dalla legge, nonché del contenuto non manifestamente pretestuoso) sorge l’obbligo dell’amministrazione di intraprendere un’attività istruttoria di valutazione, all’esito della quale occorre fornire una risposta, espressa e specificatamente motivata in ordine alle difese allegate dal contribuente. Con riguardo alla prima fattispecie menzionata, vengono, ex multis, analizzati i presupposti del c.d. silenzio-assenso e trattata la questione relativa alla sua estensione ai c.d. interpelli obbligatori, nonché gli effetti della tardiva risposta dell’amministrazione finanziaria. Con riferimento all’inerzia a seguito di istanza di rimborso, l’analisi si sofferma, in particolare, sulle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione e di motivazione, nonché sulla natura non provvedimentale del silenzio dell’ufficio, che finisce col costituire un fatto di rilevanza anche processuale. In conclusione, vengono affrontate le tematiche relative alla rilevanza giuridica dell’istanza di autotutela e le conseguenze del silenzio dell’amministrazione, distinguendo tra l’ipotesi di riesame degli atti tributari non definitivi e quella degli atti definitivi, le questioni relative al sindacato giurisdizionale dell’obbligo procedimentale del riesame e all’esigenza di una tutela autonoma e immediata in caso di silenzio.File | Dimensione | Formato | |
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