Il presente saggio ricostruisceil dibattito, interno al positivismo giuridico di matrice hartiana, sviluppatosi a seguito delle critiche mosse in particolare da Ronald Dworkin a Il concetto di diritto di Herbert Hart. Le due versioni principali del positivismo giuridico post-hartiano – il “positivismo giuridico esclusivo” ed il “positivismo giuridico inclusivo” – non sono in grado di offrire, per ragioni diverse, una soluzione adeguata alla crisi del positivismo giuridico. Da un lato, il positivismo esclusivo, oltre ad essere internamente incoerente, riesce a preservare l’ortodossia del positivismo giuridico tradizionale ad un prezzo troppo alto, cioè quello di semplificare artificialmente, sulla scorta di distinzioni opinabili, i rapporti tra diritto e morale e tra teoria del diritto e teoria dell’interpretazione giuridica. Dall’altro, il positivismo inclusivo potrebbe accreditarsi come una versione plausibile di giuspositivismo (piuttosto che come una forma inconsapevole di anti-giuspositivismo) soltanto a condizione di fondare le proprie assunzioni teorico-generali su una concezione epistemologica e, per così dire, su un’ontologia delle fonti sociali, adeguate. Ed è proprio su questo piano che anche i giuspositivisti inclusivi filosoficamente più avvertiti segnano il passo. L’individuazione dei limiti e dei difetti del positivismo giuridico post-hartiano non è, tuttavia, un’impresa teorica fine a se stessa o meramente distruttiva, ma rappresenta l’imprescindibile punto di partenza per immaginare una possibile soluzione alla crisi del positivismo giuridico contemporaneo.

SCHIAVELLO A (2004). Il positivismo giuridico dopo Herbert L. A. Hart. Un'introduzione critica. TORINO : Giappichelli.

Il positivismo giuridico dopo Herbert L. A. Hart. Un'introduzione critica

SCHIAVELLO, Aldo
2004-01-01

Abstract

Il presente saggio ricostruisceil dibattito, interno al positivismo giuridico di matrice hartiana, sviluppatosi a seguito delle critiche mosse in particolare da Ronald Dworkin a Il concetto di diritto di Herbert Hart. Le due versioni principali del positivismo giuridico post-hartiano – il “positivismo giuridico esclusivo” ed il “positivismo giuridico inclusivo” – non sono in grado di offrire, per ragioni diverse, una soluzione adeguata alla crisi del positivismo giuridico. Da un lato, il positivismo esclusivo, oltre ad essere internamente incoerente, riesce a preservare l’ortodossia del positivismo giuridico tradizionale ad un prezzo troppo alto, cioè quello di semplificare artificialmente, sulla scorta di distinzioni opinabili, i rapporti tra diritto e morale e tra teoria del diritto e teoria dell’interpretazione giuridica. Dall’altro, il positivismo inclusivo potrebbe accreditarsi come una versione plausibile di giuspositivismo (piuttosto che come una forma inconsapevole di anti-giuspositivismo) soltanto a condizione di fondare le proprie assunzioni teorico-generali su una concezione epistemologica e, per così dire, su un’ontologia delle fonti sociali, adeguate. Ed è proprio su questo piano che anche i giuspositivisti inclusivi filosoficamente più avvertiti segnano il passo. L’individuazione dei limiti e dei difetti del positivismo giuridico post-hartiano non è, tuttavia, un’impresa teorica fine a se stessa o meramente distruttiva, ma rappresenta l’imprescindibile punto di partenza per immaginare una possibile soluzione alla crisi del positivismo giuridico contemporaneo.
2004
88-348-3460-7
SCHIAVELLO A (2004). Il positivismo giuridico dopo Herbert L. A. Hart. Un'introduzione critica. TORINO : Giappichelli.
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