Il lavoro, svolto in forma sostanzialmente monografica, si preoccupa di indagare circa i livelli di attuazione che gli ordinamenti italiano ed inglese hanno dato all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo del 1950 in materia di durata ragionevole del processo. In particolare si passano criticamente in rassegna gli strumenti normativi predisposti in Italia e in Inghilterra, soprattutto mettendo in rilievo le differenti propensioni dei legislatori nazionali. Ed infatti, le fasi iniziali di vita in Italia dell’istituto della ragionevole durata del processo sono state più travagliate ed incerte a causa della originaria riluttanza giurisprudenziale a conferire piena tutela risarcitoria alle vittime di un’inefficiente amministrazione della giustizia. A modificare sensibilmente quest’atteggiamento hanno congiuntamente contribuito la costituzionalizzazione della materia e un robusto rinnovamento degli indirizzi giurisprudenziali, grazie ad un gruppo di sentenze delle Sezioni Unte civili della Corte di Cassazione del Gennaio 2004. Molto più incline all’attribuzione di una tutela satisfattoria in materia è parso il diritto inglese, che è apparso a tempo a combattere l’idea della esposizione incondizionata del cittadino nei confronti dell’amministrazione statale. L’idea conclusiva che si sviluppa nel lavoro è quella della nascita di una nuova idea di cittadinanza, scevra dal complesso della subiectio nei confronti dello Stato e che si converte nella diretta attribuzione all’individuo di una posizione soggettiva immediatamente pretensiva nei confronti dello Stato stesso nell’ipotesi di sua inefficienza.

SERIO M (2009). IL DANNO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. NAPOLI : EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L..

IL DANNO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

SERIO, Mario
2009-01-01

Abstract

Il lavoro, svolto in forma sostanzialmente monografica, si preoccupa di indagare circa i livelli di attuazione che gli ordinamenti italiano ed inglese hanno dato all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo del 1950 in materia di durata ragionevole del processo. In particolare si passano criticamente in rassegna gli strumenti normativi predisposti in Italia e in Inghilterra, soprattutto mettendo in rilievo le differenti propensioni dei legislatori nazionali. Ed infatti, le fasi iniziali di vita in Italia dell’istituto della ragionevole durata del processo sono state più travagliate ed incerte a causa della originaria riluttanza giurisprudenziale a conferire piena tutela risarcitoria alle vittime di un’inefficiente amministrazione della giustizia. A modificare sensibilmente quest’atteggiamento hanno congiuntamente contribuito la costituzionalizzazione della materia e un robusto rinnovamento degli indirizzi giurisprudenziali, grazie ad un gruppo di sentenze delle Sezioni Unte civili della Corte di Cassazione del Gennaio 2004. Molto più incline all’attribuzione di una tutela satisfattoria in materia è parso il diritto inglese, che è apparso a tempo a combattere l’idea della esposizione incondizionata del cittadino nei confronti dell’amministrazione statale. L’idea conclusiva che si sviluppa nel lavoro è quella della nascita di una nuova idea di cittadinanza, scevra dal complesso della subiectio nei confronti dello Stato e che si converte nella diretta attribuzione all’individuo di una posizione soggettiva immediatamente pretensiva nei confronti dello Stato stesso nell’ipotesi di sua inefficienza.
2009
978-88-6342-072-2
SERIO M (2009). IL DANNO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. NAPOLI : EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L..
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