Molteplici sono le forme attraverso le quali la prostituzione può essere esercitata e plurimi sono i suoi modelli normativi di regolamentazione: tradizionalmente, si contendono il campo il proibizionismo, il regolamentarismo e l’abolizionismo; più di recente la c.d. decriminalizzazione e il c.d. neo-proibizionismo. In questo volume, dopo una breve disamina delle possibili forme e dei plurimi significati della prostituzione, ci si sofferma preliminarmente su alcuni ordinamenti-tipo che presentano caratteristiche peculiari ora dell’uno ora dell’altro dei modelli normativi attuabili, tenendo conto anche di recenti e significative sentenze di talune Corti supreme in ordinamenti di tipo abolizionista. L’approccio abolizionista, il modello forse tuttora prevalente, è poi esaminato in modo dettagliato nell’ordinamento italiano. Oggetto di analisi è, in primo luogo, l’applicazione concreta della legge Merlin nella poliedricità della casistica, per comprendere esattamente perché ed entro quali limiti si puniscano oggi gli “universi paralleli” alla prostituzione: così definiti perché le condotte di favoreggiamento, induzione, sfruttamento, lenocinio ecc. interagiscono in modo significativo con il fenomeno della prostituzione, benché percorrano un binario autonomo rispetto a quello su cui si incontrano il cliente e la persona che si prostituisce. In secondo luogo, si tiene conto delle forme di “stigmatizzazione non penalistica” della persona che si prostituisce. A certe condizioni, infatti, possono attivarsi meccanismi normativi che finiscono, in modo palese o occulto, per impedirne la tutela, renderne difficile l’integrazione sociale o limitarne più radicalmente la libertà di movimento: si tratta delle misure personali di prevenzione ritenute applicabili alla persona che si prostituisce, nonché del potere dei sindaci di irrogare multe a clienti e sex workers a tutela del decoro e della c.d. sicurezza urbana. Ad ogni modo, nella prospettiva del penalista il nodo centrale che spinge a interrogarsi sul tema della prostituzione riguarda soprattutto l’individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici delle condotte parallele alla prostituzione e le tecniche normative utilizzate per proteggerlo. Diversi sono i dubbi di legittimità costituzionale che riguardano le attuali norme penali stabilite dalla legge Merlin, specie in relazione ai principi di offensività, di laicità e di determinatezza della fattispecie penale. E le soluzioni finora trovate dalla giurisprudenza costituzionale prima e da quella di legittimità poi non convincono fino in fondo. Più nello specifico, se tradizionalmente sono il buon costume e la pubblica moralità l’oggetto di tutela di siffatte fattispecie, più recentemente si è tentato di aggiornarne l’interesse a punire, identificandolo con la libertà di autodeterminazione sessuale della stessa persona che si prostituisce. Questo mutamento di approccio sembra porsi in ideale linea di continuità con il graduale passaggio dal moralismo giuridico al principio del danno come strategia di legittimazione dell’intervento penale nella tradizione angloamericana. Ma come in quegli ordinamenti la tendenza “espansiva” del danno, declinato sia in una dimensione collettiva sia in una dimensione individuale, è in grado di avvicinare teorie fra di loro apparentemente lontane, allo stesso modo il bene giuridico dell’autodeterminazione sessuale della persona che si prostituisce si presta a interpretazioni in “frode alle etichette”: se definito attraverso un parametro oggettivo, estraneo ai desideri e alle volontà di un soggetto adulto e consapevole, esso finisce per riprodurre una forma di moralismo dissimulato, attuato attraverso una concezione tutoria del diritto penale. Vi è dunque da chiedersi: in un ordinamento laico e secolarizzato, come va “preso sul serio” un bene di così controvertibile natura come quello dell’autodeterminazione sessuale della persona che si prostituisce? Come è possibile assicurare tutela alle persone che si prostituiscono e, al contempo, alla società in cui le stesse operano?

Parisi F. (2018). Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio. Torino : Giappichelli.

Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio

Parisi F.
2018-01-01

Abstract

Molteplici sono le forme attraverso le quali la prostituzione può essere esercitata e plurimi sono i suoi modelli normativi di regolamentazione: tradizionalmente, si contendono il campo il proibizionismo, il regolamentarismo e l’abolizionismo; più di recente la c.d. decriminalizzazione e il c.d. neo-proibizionismo. In questo volume, dopo una breve disamina delle possibili forme e dei plurimi significati della prostituzione, ci si sofferma preliminarmente su alcuni ordinamenti-tipo che presentano caratteristiche peculiari ora dell’uno ora dell’altro dei modelli normativi attuabili, tenendo conto anche di recenti e significative sentenze di talune Corti supreme in ordinamenti di tipo abolizionista. L’approccio abolizionista, il modello forse tuttora prevalente, è poi esaminato in modo dettagliato nell’ordinamento italiano. Oggetto di analisi è, in primo luogo, l’applicazione concreta della legge Merlin nella poliedricità della casistica, per comprendere esattamente perché ed entro quali limiti si puniscano oggi gli “universi paralleli” alla prostituzione: così definiti perché le condotte di favoreggiamento, induzione, sfruttamento, lenocinio ecc. interagiscono in modo significativo con il fenomeno della prostituzione, benché percorrano un binario autonomo rispetto a quello su cui si incontrano il cliente e la persona che si prostituisce. In secondo luogo, si tiene conto delle forme di “stigmatizzazione non penalistica” della persona che si prostituisce. A certe condizioni, infatti, possono attivarsi meccanismi normativi che finiscono, in modo palese o occulto, per impedirne la tutela, renderne difficile l’integrazione sociale o limitarne più radicalmente la libertà di movimento: si tratta delle misure personali di prevenzione ritenute applicabili alla persona che si prostituisce, nonché del potere dei sindaci di irrogare multe a clienti e sex workers a tutela del decoro e della c.d. sicurezza urbana. Ad ogni modo, nella prospettiva del penalista il nodo centrale che spinge a interrogarsi sul tema della prostituzione riguarda soprattutto l’individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici delle condotte parallele alla prostituzione e le tecniche normative utilizzate per proteggerlo. Diversi sono i dubbi di legittimità costituzionale che riguardano le attuali norme penali stabilite dalla legge Merlin, specie in relazione ai principi di offensività, di laicità e di determinatezza della fattispecie penale. E le soluzioni finora trovate dalla giurisprudenza costituzionale prima e da quella di legittimità poi non convincono fino in fondo. Più nello specifico, se tradizionalmente sono il buon costume e la pubblica moralità l’oggetto di tutela di siffatte fattispecie, più recentemente si è tentato di aggiornarne l’interesse a punire, identificandolo con la libertà di autodeterminazione sessuale della stessa persona che si prostituisce. Questo mutamento di approccio sembra porsi in ideale linea di continuità con il graduale passaggio dal moralismo giuridico al principio del danno come strategia di legittimazione dell’intervento penale nella tradizione angloamericana. Ma come in quegli ordinamenti la tendenza “espansiva” del danno, declinato sia in una dimensione collettiva sia in una dimensione individuale, è in grado di avvicinare teorie fra di loro apparentemente lontane, allo stesso modo il bene giuridico dell’autodeterminazione sessuale della persona che si prostituisce si presta a interpretazioni in “frode alle etichette”: se definito attraverso un parametro oggettivo, estraneo ai desideri e alle volontà di un soggetto adulto e consapevole, esso finisce per riprodurre una forma di moralismo dissimulato, attuato attraverso una concezione tutoria del diritto penale. Vi è dunque da chiedersi: in un ordinamento laico e secolarizzato, come va “preso sul serio” un bene di così controvertibile natura come quello dell’autodeterminazione sessuale della persona che si prostituisce? Come è possibile assicurare tutela alle persone che si prostituiscono e, al contempo, alla società in cui le stesse operano?
2018
Settore IUS/17 - Diritto Penale
978-88-9211426-5
Parisi F. (2018). Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio. Torino : Giappichelli.
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