The purpose of the research is to examine the rules contained in the UE Regulations n. 1103/2016 and 1104/2016 especially regarding the objective criteria to determine the applicable law, referral, public policy, recognition of court decisions and public documents, and effects in respect of third parties. As far as the regulation on matrimonial regimes is concerned, special attention was paid to the choice of the applicable law made by the spouses (optio iuris) and the specific related issues (limits, form, retroactivity, publicity and effects in respect of third parties). As far as the regulation on registered partnerships is concerned, special attention was paid to the issues stemming from the fact that among Member states there is no standard definition of registered partnerships; that not all Member states have laws regulating these matters and that, at any rate, there are significant differences between the various laws in force. Moreover, the research aimed at identifying the practical consequences which following the regulations would arise vis-à-vis existing national legislation and, following a comparative analysis, vis-à-vis the legislation in force in some Member states. Regarding both matrimonial regimes and registered partnerships, there is the issue of publicity and effects in respect of third parties. The consequences of applying a given law do not concern only the spouses, but third parties too, and first and foremost creditors. The issue of effects in respect of third parties of a given applicable law and matrimonial regime is complex and delicate, since the interests of the parties may be different and conflicting. Furthermore, It was pointed out that not all foreign legal systems have a system of publicity regarding the property regimes of spouses, agreements to choose the applicable law and registered partnerships and at any rate the rules and the effects of publicity differ. Consequently, aim of the comparative research was therefore focus on identifying the "conditions for publicity and registration" in force in Member States in the field of matrimonial regimes, of the choice of the applicable law and of registered partnerships (i.e.: existence of public registers, authorities in charge of keeping these registers, how registers can be consulted, effects of publicity/registration, etc.).

Il 24 giugno 2016 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato due regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, rispettivamente, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (reg. UE n. 1103/2016 e n. 1104/2016). Obiettivo della presente ricerca è quello di effettuare una prima valutazione in ordine all'impatto dei predetti regolamenti rispetto alla normativa vigente nel nostro ordinamento, sia di diritto internazionale privato che di diritto sostanziale. Per non estendere troppo il campo della ricerca, essa è stata limitata alla disciplina contenuta nel Capo III dei regolamenti (Legge applicabile) e dell’art. 69 del Capo VI dedicato alle disposizioni transitorie. Il lavoro è diviso in tre capitoli, il primo introduttivo, il secondo illustrativo ed il terzo propositivo. Il primo capitolo è dedicato alla presentazione del fenomeno delle coppie internazionali ed alle problematiche alle quali soggiacciono; all'importanza del regolamento europeo quale fonte di diritto internazionale privato ed al complesso iter legislativo che ha preceduto l'adozione dei regolamenti; al problema dell'applicazione dei regolamenti alle convivenze o coppie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso; ai problemi di diritto transitorio; alla relazione con il Certificato Successorio Europeo (introdotto dagli artt. 62 e seguenti del Regolamento UE 650/2012). Il secondo capitolo è dedicato all'esame delle disposizioni contenute nel Capo III dei regolamenti, evidenziando le differenze rispetto alla normativa di diritto internazionale privato vigente nel nostro ordinamento (artt. 29 e 30 della legge 218/1995). Vengono esaminate le caratteristiche principali dei regolamenti (applicazione universale, sistema unitario, non modificabilità automatica della legge applicabile), nonché i criteri di collegamento soggettivi ed oggettivi e le criticità che potranno derivare dalla loro applicazione. La scelta della legge applicabile (optio iuris) costituisce il primo e principale criterio di collegamento. I regolamenti, infatti, in ossequio al principio della libertà e della autonomia della volontà, offrono ai coniugi ed ai partner la possibilità, pur se entro certi limiti, di scegliere in qualunque momento la legge applicabile al loro regime patrimoniale e successivamente revocarla o modificarla, consentendo loro di essere assoggettati ad un ordinamento che realizzi al meglio i loro interessi. Tale autonomia di scelta favorisce la coesione nella vita di coppia e facilita l’individuazione di strumenti per la soluzione dei contrasti in caso di fallimento del matrimonio o dell'unione registrata. In definitiva, consente di garantire maggiore certezza ai rapporti tra coniugi e partner sia nella fase fisiologica che in quella patologica del loro rapporto. L'esigenza di privilegiare l'autonomia della volontà, spinge il legislatore comunitario a consentire che la scelta di legge possa avere effetto retroattivo, pur provocando una serie di problematiche applicative che vengono ampiamente esaminate. Per quanto riguarda i criteri oggettivi di collegamento, si evidenziano in particolar modo le criticità nascenti dall'applicazione del criterio di collegamento della prima residenza abituale comune. La restante parte del capitolo è dedicata all'esame delle altre disposizioni del Capo III. Una particolare attenzione è dedicata alla complessa disciplina dell'opponibilità ai terzi . Le conseguenze che derivano dall'applicazione di una determinata legge, infatti, non riguardano soltanto i coniugi, ma anche ai terzi, primi fra tutti i loro creditori. La questione dell'opponibilità ai terzi di una determinata legge applicabile e del regime matrimoniale è complessa e delicata, tanto più che diversi e contrastanti possono essere gli interessi delle parti. Ad esempio, un coniuge potrebbe avere interesse a opporre ai terzi una determinata legge che preveda un regime di separazione dei beni, in modo da non essere coinvolto per i debiti dell'altro coniuge, ma proprio per questa ragione il terzo potrebbe avere il contrario interesse a far valere una diversa legge che preveda un regime di comunione dei beni. Va osservato che non tutti gli ordinamenti stranieri sono dotati di un sistema di pubblicità riguardante i regimi patrimoniali dei coniugi o dei partner, le convenzioni di scelta della legge applicabile e le unioni registrate e comunque diverse sono le regole e gli effetti della pubblicità. Il terzo capitolo è dedicato alle problematiche nascenti dalla mancanza di un sistema di pubblicità unico per gli Stati membri aderenti alla cooperazione rafforzata, quanto mai opportuno ed auspicabile. L'esistenza di un sistema unico di pubblicità risponderebbe all'esigenza dei coniugi/partner di opporre ai terzi ed a questi ultimi di conoscere agevolmente, sia la legge applicabile al regime patrimoniale, sia il regime in concreto applicabile. Vengono, infine, ipotizzate talune modifiche da apportare alla legislazione nazionale in materia di pubblicità della legge applicabile e dei regimi patrimoniali dei coniugi e dei partner, per sopperire alla mancanza di un sistema unico di pubblicità.

Salerno Cardillo, C.I regolamenti comunitari in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate ed il loro impatto nella normativa nazionale.

I regolamenti comunitari in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate ed il loro impatto nella normativa nazionale

Salerno Cardillo, Chiara

Abstract

The purpose of the research is to examine the rules contained in the UE Regulations n. 1103/2016 and 1104/2016 especially regarding the objective criteria to determine the applicable law, referral, public policy, recognition of court decisions and public documents, and effects in respect of third parties. As far as the regulation on matrimonial regimes is concerned, special attention was paid to the choice of the applicable law made by the spouses (optio iuris) and the specific related issues (limits, form, retroactivity, publicity and effects in respect of third parties). As far as the regulation on registered partnerships is concerned, special attention was paid to the issues stemming from the fact that among Member states there is no standard definition of registered partnerships; that not all Member states have laws regulating these matters and that, at any rate, there are significant differences between the various laws in force. Moreover, the research aimed at identifying the practical consequences which following the regulations would arise vis-à-vis existing national legislation and, following a comparative analysis, vis-à-vis the legislation in force in some Member states. Regarding both matrimonial regimes and registered partnerships, there is the issue of publicity and effects in respect of third parties. The consequences of applying a given law do not concern only the spouses, but third parties too, and first and foremost creditors. The issue of effects in respect of third parties of a given applicable law and matrimonial regime is complex and delicate, since the interests of the parties may be different and conflicting. Furthermore, It was pointed out that not all foreign legal systems have a system of publicity regarding the property regimes of spouses, agreements to choose the applicable law and registered partnerships and at any rate the rules and the effects of publicity differ. Consequently, aim of the comparative research was therefore focus on identifying the "conditions for publicity and registration" in force in Member States in the field of matrimonial regimes, of the choice of the applicable law and of registered partnerships (i.e.: existence of public registers, authorities in charge of keeping these registers, how registers can be consulted, effects of publicity/registration, etc.).
European law on property regimes of married couples and couples in registered partnerships
Il 24 giugno 2016 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato due regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, rispettivamente, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (reg. UE n. 1103/2016 e n. 1104/2016). Obiettivo della presente ricerca è quello di effettuare una prima valutazione in ordine all'impatto dei predetti regolamenti rispetto alla normativa vigente nel nostro ordinamento, sia di diritto internazionale privato che di diritto sostanziale. Per non estendere troppo il campo della ricerca, essa è stata limitata alla disciplina contenuta nel Capo III dei regolamenti (Legge applicabile) e dell’art. 69 del Capo VI dedicato alle disposizioni transitorie. Il lavoro è diviso in tre capitoli, il primo introduttivo, il secondo illustrativo ed il terzo propositivo. Il primo capitolo è dedicato alla presentazione del fenomeno delle coppie internazionali ed alle problematiche alle quali soggiacciono; all'importanza del regolamento europeo quale fonte di diritto internazionale privato ed al complesso iter legislativo che ha preceduto l'adozione dei regolamenti; al problema dell'applicazione dei regolamenti alle convivenze o coppie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso; ai problemi di diritto transitorio; alla relazione con il Certificato Successorio Europeo (introdotto dagli artt. 62 e seguenti del Regolamento UE 650/2012). Il secondo capitolo è dedicato all'esame delle disposizioni contenute nel Capo III dei regolamenti, evidenziando le differenze rispetto alla normativa di diritto internazionale privato vigente nel nostro ordinamento (artt. 29 e 30 della legge 218/1995). Vengono esaminate le caratteristiche principali dei regolamenti (applicazione universale, sistema unitario, non modificabilità automatica della legge applicabile), nonché i criteri di collegamento soggettivi ed oggettivi e le criticità che potranno derivare dalla loro applicazione. La scelta della legge applicabile (optio iuris) costituisce il primo e principale criterio di collegamento. I regolamenti, infatti, in ossequio al principio della libertà e della autonomia della volontà, offrono ai coniugi ed ai partner la possibilità, pur se entro certi limiti, di scegliere in qualunque momento la legge applicabile al loro regime patrimoniale e successivamente revocarla o modificarla, consentendo loro di essere assoggettati ad un ordinamento che realizzi al meglio i loro interessi. Tale autonomia di scelta favorisce la coesione nella vita di coppia e facilita l’individuazione di strumenti per la soluzione dei contrasti in caso di fallimento del matrimonio o dell'unione registrata. In definitiva, consente di garantire maggiore certezza ai rapporti tra coniugi e partner sia nella fase fisiologica che in quella patologica del loro rapporto. L'esigenza di privilegiare l'autonomia della volontà, spinge il legislatore comunitario a consentire che la scelta di legge possa avere effetto retroattivo, pur provocando una serie di problematiche applicative che vengono ampiamente esaminate. Per quanto riguarda i criteri oggettivi di collegamento, si evidenziano in particolar modo le criticità nascenti dall'applicazione del criterio di collegamento della prima residenza abituale comune. La restante parte del capitolo è dedicata all'esame delle altre disposizioni del Capo III. Una particolare attenzione è dedicata alla complessa disciplina dell'opponibilità ai terzi . Le conseguenze che derivano dall'applicazione di una determinata legge, infatti, non riguardano soltanto i coniugi, ma anche ai terzi, primi fra tutti i loro creditori. La questione dell'opponibilità ai terzi di una determinata legge applicabile e del regime matrimoniale è complessa e delicata, tanto più che diversi e contrastanti possono essere gli interessi delle parti. Ad esempio, un coniuge potrebbe avere interesse a opporre ai terzi una determinata legge che preveda un regime di separazione dei beni, in modo da non essere coinvolto per i debiti dell'altro coniuge, ma proprio per questa ragione il terzo potrebbe avere il contrario interesse a far valere una diversa legge che preveda un regime di comunione dei beni. Va osservato che non tutti gli ordinamenti stranieri sono dotati di un sistema di pubblicità riguardante i regimi patrimoniali dei coniugi o dei partner, le convenzioni di scelta della legge applicabile e le unioni registrate e comunque diverse sono le regole e gli effetti della pubblicità. Il terzo capitolo è dedicato alle problematiche nascenti dalla mancanza di un sistema di pubblicità unico per gli Stati membri aderenti alla cooperazione rafforzata, quanto mai opportuno ed auspicabile. L'esistenza di un sistema unico di pubblicità risponderebbe all'esigenza dei coniugi/partner di opporre ai terzi ed a questi ultimi di conoscere agevolmente, sia la legge applicabile al regime patrimoniale, sia il regime in concreto applicabile. Vengono, infine, ipotizzate talune modifiche da apportare alla legislazione nazionale in materia di pubblicità della legge applicabile e dei regimi patrimoniali dei coniugi e dei partner, per sopperire alla mancanza di un sistema unico di pubblicità.
Regimi patrimoniali coppie internazionali, Regolamento europeo su effetti patrimoniali unioni registrate, legge applicabile coppie internazionali
Salerno Cardillo, C.I regolamenti comunitari in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate ed il loro impatto nella normativa nazionale.
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