La ricerca si incentra sull' interpretazione di due testimonianze, D. 20.1.21.3. e D. 20.1.16.3, in matera di indiduazione del criterio di determinazione della litis aestimatio nell'actio in rem a tutela del diritto di pegno. L'autore dimostra che, a partire dalla piena eta' classica e certamente con Ulpiano, il valore della cosa pignorata ed il valore del credito garantito non furono mai alternativamente considerati idonei a fungere da criteri di determinazione della litis aestimatio a seconda delle diverse circostanze nelle quali l'azione fosse stata esperita. Il criterio fu sempre costituito dal valore del credito garantito. Un'eventuale maggiorazione rispetto a tale valore si sarebbe potuta ottenere nel caso in cui, in sede di arbitrium de restituendo, nella valutazione del danneggiamento causato dal terzo possessore della cosa, si fosse ravvisato un concorso colposo del creditore pignoratizio. In questo caso sarebbe stato considerato meritevole di tutela l'interesse del creditore pignoratizio ad essere indennizato anche in misura che coprisse tale responsabilita' , di cui avrebbe dovuto render conto al debitore pignoratizio in sede di actio pigneraticia in personam.
DE SIMONE M (2006). LITIS AESTIMATIO E ACTIO PIGNERATICIA IN REM. A PROPOSITO DI D. 20.1.21.3.
LITIS AESTIMATIO E ACTIO PIGNERATICIA IN REM. A PROPOSITO DI D. 20.1.21.3
DE SIMONE, Monica
2006-01-01
Abstract
La ricerca si incentra sull' interpretazione di due testimonianze, D. 20.1.21.3. e D. 20.1.16.3, in matera di indiduazione del criterio di determinazione della litis aestimatio nell'actio in rem a tutela del diritto di pegno. L'autore dimostra che, a partire dalla piena eta' classica e certamente con Ulpiano, il valore della cosa pignorata ed il valore del credito garantito non furono mai alternativamente considerati idonei a fungere da criteri di determinazione della litis aestimatio a seconda delle diverse circostanze nelle quali l'azione fosse stata esperita. Il criterio fu sempre costituito dal valore del credito garantito. Un'eventuale maggiorazione rispetto a tale valore si sarebbe potuta ottenere nel caso in cui, in sede di arbitrium de restituendo, nella valutazione del danneggiamento causato dal terzo possessore della cosa, si fosse ravvisato un concorso colposo del creditore pignoratizio. In questo caso sarebbe stato considerato meritevole di tutela l'interesse del creditore pignoratizio ad essere indennizato anche in misura che coprisse tale responsabilita' , di cui avrebbe dovuto render conto al debitore pignoratizio in sede di actio pigneraticia in personam.File | Dimensione | Formato | |
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