L’attività di organizzazione del gioco acquatico “banana boat” non può considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., considerato che nell'ambito delle attività pericolose “atipiche” (ossia, quelle che non sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali) rientrano quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva
Pellacani, S. (2016). Nota, Tribunale di Livorno, sentenza 2 maggio 2016 [Altro].
Nota, Tribunale di Livorno, sentenza 2 maggio 2016
Pellacani, Stefano
2016-01-01
Abstract
L’attività di organizzazione del gioco acquatico “banana boat” non può considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., considerato che nell'ambito delle attività pericolose “atipiche” (ossia, quelle che non sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali) rientrano quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensivaFile in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
sentenzaLivorno02052016.pdf
Solo gestori archvio
Dimensione
299.69 kB
Formato
Adobe PDF
|
299.69 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.