Risponde ex art. 2048 c.c. il circolo tennis che organizzi attività ginnica su un campo di beach volley ove s’infortuni una minore in allenamento sotto la supervisione di un istruttore dipendente del circolo, posto che, in caso di danni cagionati nei confronti di soggetti incapaci (ivi compresi i minori), la ratio della disposizione di cui all'art. 2048 c.c. deve essere ricercata nell'inadempimento di un obbligo di vigilanza assunto dal responsabile in relazione a particolari categorie di soggetti, che per presunzione di legge, non sono totalmente capaci di rapportarsi correttamente con la realtà esterna; e che in tale ipotesi l'obbligo di vigilanza si deve conformare all'età dei soggetti affidati, dal momento che maggiore è la capacità di autodeterminarsi e minore dovrà essere l'impegno di vigilanza in capo ai soggetti affidatari, atteggiandosi in una pluralità di forme e modi, che vanno dalla predisposizione di locali idonei ad ospitare i minori, all'individuazione di un livello conforme di sorveglianza in termini di presenza e numero degli operatori, fino alla programmazione di attività compatibili con le capacità degli allievi accolti. Il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminato e verificato dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.

Pellacani, S. (2015). nota, Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 aprile 2015 [Altro].

nota, Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 aprile 2015

Pellacani, Stefano
2015-01-01

Abstract

Risponde ex art. 2048 c.c. il circolo tennis che organizzi attività ginnica su un campo di beach volley ove s’infortuni una minore in allenamento sotto la supervisione di un istruttore dipendente del circolo, posto che, in caso di danni cagionati nei confronti di soggetti incapaci (ivi compresi i minori), la ratio della disposizione di cui all'art. 2048 c.c. deve essere ricercata nell'inadempimento di un obbligo di vigilanza assunto dal responsabile in relazione a particolari categorie di soggetti, che per presunzione di legge, non sono totalmente capaci di rapportarsi correttamente con la realtà esterna; e che in tale ipotesi l'obbligo di vigilanza si deve conformare all'età dei soggetti affidati, dal momento che maggiore è la capacità di autodeterminarsi e minore dovrà essere l'impegno di vigilanza in capo ai soggetti affidatari, atteggiandosi in una pluralità di forme e modi, che vanno dalla predisposizione di locali idonei ad ospitare i minori, all'individuazione di un livello conforme di sorveglianza in termini di presenza e numero degli operatori, fino alla programmazione di attività compatibili con le capacità degli allievi accolti. Il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminato e verificato dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.
2015
Pellacani, S. (2015). nota, Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 aprile 2015 [Altro].
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