Nell’attuale sistema processuale italiano, quando l’accertamento probatorio richiede la soluzione di questioni di natura «tecnica, scientifica o artistica», l’efficacia del diritto di difesa impone che l’imputato possa avvalersi di soggetti dotati delle necessarie competenze, permettendogli di controllare il procedimento cognitivo e decisionale del giudice attraverso un contraddittorio tecnicamente adeguato. Ne deriva che il diritto alla prova tecnica non può essere concepito come lo era nel sistema processuale penale abrogato, di stampo prevalentemente inquisitorio, ossia quale mero potere sollecitatorio, dovendosi ritenere che anche nel campo tecnico-scientifico spetti alle parti un vero e proprio diritto alla perizia e al consulente di parte. Solo attraverso l’escussione orale del perito e dei consulenti tecnici, con il metodo della cross examination, il rispettivo contributo tecnico-scientifico si trasforma in risultato probatorio garantito dal filtro del contraddittorio dibattimentale e, perciò, dato cognitivo utilizzabile dal giudice ai fini della decisione.

SCACCIANOCE, C. (2011). La elección del legislador italiano de 1988: garantizar el derecho de defenderse con el auxilio de un experto. In Edgardo Alberto Donna (Director) Angela E. Ledesma (Vicedirectora) (a cura di), Revista de Derecho Procesal Penal, 2011-1 La investigacion penal preparatoria (pp. 231-243). Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni.

La elección del legislador italiano de 1988: garantizar el derecho de defenderse con el auxilio de un experto

SCACCIANOCE, Caterina
2011-01-01

Abstract

Nell’attuale sistema processuale italiano, quando l’accertamento probatorio richiede la soluzione di questioni di natura «tecnica, scientifica o artistica», l’efficacia del diritto di difesa impone che l’imputato possa avvalersi di soggetti dotati delle necessarie competenze, permettendogli di controllare il procedimento cognitivo e decisionale del giudice attraverso un contraddittorio tecnicamente adeguato. Ne deriva che il diritto alla prova tecnica non può essere concepito come lo era nel sistema processuale penale abrogato, di stampo prevalentemente inquisitorio, ossia quale mero potere sollecitatorio, dovendosi ritenere che anche nel campo tecnico-scientifico spetti alle parti un vero e proprio diritto alla perizia e al consulente di parte. Solo attraverso l’escussione orale del perito e dei consulenti tecnici, con il metodo della cross examination, il rispettivo contributo tecnico-scientifico si trasforma in risultato probatorio garantito dal filtro del contraddittorio dibattimentale e, perciò, dato cognitivo utilizzabile dal giudice ai fini della decisione.
2011
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
SCACCIANOCE, C. (2011). La elección del legislador italiano de 1988: garantizar el derecho de defenderse con el auxilio de un experto. In Edgardo Alberto Donna (Director) Angela E. Ledesma (Vicedirectora) (a cura di), Revista de Derecho Procesal Penal, 2011-1 La investigacion penal preparatoria (pp. 231-243). Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni.
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