Nel codice del consumo la risoluzione è rimedio estremo che, ove la riparazione sia ancora possibile, può chiedersi solo nell’ipotesi in cui si vada oltre il termine congruo, ovvero il rimedio specifico risulti eccessivamente oneroso. Nell’impianto della CESL, invece, la subalternità del rapporto risolutivo rispetto a quello specifico cade, o deve considerarsi significativamente attenuata, poiché «i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore» (art. 106, CESL): ciò significa che la risoluzione può chiedersi anche quando, malgrado la gravità dell’inadempimento o la sua “essenzialità”, sia ancora possibile una correzione della prestazione difettosa. Non sembra possibile ignorare l’indicazione contenuta nella disciplina della CESL secondo cui «i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore» (art. 106, CESL): il problema è però che la medesima disciplina pone quale presupposto per l’esperibilità del rimedio risolutivo l’essenzialità dell’inadempimento. Ma l’essenzialità dell’inadempimento qui non può consistere nell’impossibilità di correggere la prestazione entro un termine ragionevole, poiché una simile interpretazione porrebbe il diritto di risoluzione del compratore in posizione subalterna rispetto al diritto di correzione del venditore, in aperto contrasto con la lettera dell’art. 106 CESL.

Plaia, A. (2012). I rimedi nella vendita transfrontaliera. EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 2012(4), 981-1005.

I rimedi nella vendita transfrontaliera

PLAIA, Armando
2012-01-01

Abstract

Nel codice del consumo la risoluzione è rimedio estremo che, ove la riparazione sia ancora possibile, può chiedersi solo nell’ipotesi in cui si vada oltre il termine congruo, ovvero il rimedio specifico risulti eccessivamente oneroso. Nell’impianto della CESL, invece, la subalternità del rapporto risolutivo rispetto a quello specifico cade, o deve considerarsi significativamente attenuata, poiché «i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore» (art. 106, CESL): ciò significa che la risoluzione può chiedersi anche quando, malgrado la gravità dell’inadempimento o la sua “essenzialità”, sia ancora possibile una correzione della prestazione difettosa. Non sembra possibile ignorare l’indicazione contenuta nella disciplina della CESL secondo cui «i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore» (art. 106, CESL): il problema è però che la medesima disciplina pone quale presupposto per l’esperibilità del rimedio risolutivo l’essenzialità dell’inadempimento. Ma l’essenzialità dell’inadempimento qui non può consistere nell’impossibilità di correggere la prestazione entro un termine ragionevole, poiché una simile interpretazione porrebbe il diritto di risoluzione del compratore in posizione subalterna rispetto al diritto di correzione del venditore, in aperto contrasto con la lettera dell’art. 106 CESL.
2012
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Plaia, A. (2012). I rimedi nella vendita transfrontaliera. EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 2012(4), 981-1005.
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