Prendendo le mosse dal provvedimento reso dal tribunale di Palermo, il presente commento procede ad una ricostruzione del dibattito circa la legittimazione dell’amministratore revocato di s.p.a. ad impugnare la stessa deliberazione assembleare di revoca. Rilievo centrale assumono, da un canto, la ricognizione degli interessi tutelati dal meccanismo delle impugnazioni di cui agli artt. 2377 ss. c.c.; e, dall’altro, l’interpretazione di tali disposizioni da parte del tribunale, in ordine alla legittimazione attiva ad impugnare, riconosciuta dal decidente anche all’amministratore revocato. Particolare importanza assume, inoltre, il processo di valutazione comparativa, ex art. 2378, quarto comma, c.c., tra gli interessi in gioco, rispettivamente della compagine sociale e dell’amministratore, alla luce dei connotati distintivi della fattispecie de qua, ove primario rilievo viene attribuito alla serena attività gestionale della società, che verrebbe compromessa – afferma il Tribunale – dal conflitto, e dalla mancanza di un adeguato rapporto fiduciario, tra i due soci di maggioranza e l’amministratore.

Calagna, F. (2013). Sulla legittimazione dell’amministratore di s.p.a. revocato ad impugnare la deliberazione assembleare di revoca.

Sulla legittimazione dell’amministratore di s.p.a. revocato ad impugnare la deliberazione assembleare di revoca

CALAGNA, Francesca
2013-01-01

Abstract

Prendendo le mosse dal provvedimento reso dal tribunale di Palermo, il presente commento procede ad una ricostruzione del dibattito circa la legittimazione dell’amministratore revocato di s.p.a. ad impugnare la stessa deliberazione assembleare di revoca. Rilievo centrale assumono, da un canto, la ricognizione degli interessi tutelati dal meccanismo delle impugnazioni di cui agli artt. 2377 ss. c.c.; e, dall’altro, l’interpretazione di tali disposizioni da parte del tribunale, in ordine alla legittimazione attiva ad impugnare, riconosciuta dal decidente anche all’amministratore revocato. Particolare importanza assume, inoltre, il processo di valutazione comparativa, ex art. 2378, quarto comma, c.c., tra gli interessi in gioco, rispettivamente della compagine sociale e dell’amministratore, alla luce dei connotati distintivi della fattispecie de qua, ove primario rilievo viene attribuito alla serena attività gestionale della società, che verrebbe compromessa – afferma il Tribunale – dal conflitto, e dalla mancanza di un adeguato rapporto fiduciario, tra i due soci di maggioranza e l’amministratore.
2013
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
Calagna, F. (2013). Sulla legittimazione dell’amministratore di s.p.a. revocato ad impugnare la deliberazione assembleare di revoca.
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