L’istituto della trascrizione tardiva consente ai cattolici che hanno celebrato le nozze con il solo rito religioso di recuperare successivamente a loro richiesta gli effetti civili del matrimonio, con decorrenza dalla data della celebrazione religiosa. E’ comprensibile come nella pratica questa particolare agevolazione, di cui godono solo i fedeli della Chiesa cattolica, si presti anche a delle distorsioni, e spesso il differimento degli effetti civili del matrimonio è dovuto proprio ad un calcolo preciso dei nubendi che sul momento non vogliono rinunciare a dei vantaggi economici ( pensione di reversibilità, assegno divorzile) che verrebbero a cessare con la rilevanza civile del matrimonio. La sentenza della Cassazione n. 9464 del 2010, innovando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato il diritto dell’INPS di richiedere la restituzione delle rate di pensione versate nel periodo intercorrente tra la celebrazione religiosa e la trascrizione del matrimonio, basandosi proprio sul fatto che la trascrizione tardiva del matrimonio fa sì che l’efficacia civile dello stesso retroagisca al momento della celebrazione, con la conseguenza di fare venir meno allo stesso tempo l’eventuale stato vedovile di uno dei coniugi e quindi il suo diritto a percepire la pensione di riversibilità. Tale sentenza potrà servire a scoraggiare in futuro un uso distorto dell’istituto della trascrizione tardiva ed a riportarlo a quella che dovrebbe essere la sua reale funzione, anche se la legge non lo specifica, ovvero fare acquisire gli effetti civili al matrimonio religioso quando, per motivi indipendenti dalla volontà delle parti (ad es. caso fortuito, forza maggiore), non sia stato trascritto entro il termine stabilito dalla legge per la trascrizione tempestiva. La decisione della Cassazione, inoltre, è servita da spunto per un riesame dell’istituto della trascrizione tardiva, con le modifiche a questo apportate dalla revisione concordataria del 1984, e per una migliore comprensione della problematica, si è ritenuto opportuno analizzare anche cosa è avvenuto nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica ed il motivo per cui in queste non è stato previsto nulla di analogo

Mancuso, A.S. (2011). Effetti economici indesiderati della trascrizione tardiva del matrimonio canonico: la restituzione della pensione di reversibilità indebitamente percepita. IL DIRITTO ECCLESIASTICO, Anno CXXII 1-2 Gennaio- Giugno 2011(1-2 Gennaio- Giugno 2011), 393-409.

Effetti economici indesiderati della trascrizione tardiva del matrimonio canonico: la restituzione della pensione di reversibilità indebitamente percepita.

MANCUSO, Anna Sveva
2011-01-01

Abstract

L’istituto della trascrizione tardiva consente ai cattolici che hanno celebrato le nozze con il solo rito religioso di recuperare successivamente a loro richiesta gli effetti civili del matrimonio, con decorrenza dalla data della celebrazione religiosa. E’ comprensibile come nella pratica questa particolare agevolazione, di cui godono solo i fedeli della Chiesa cattolica, si presti anche a delle distorsioni, e spesso il differimento degli effetti civili del matrimonio è dovuto proprio ad un calcolo preciso dei nubendi che sul momento non vogliono rinunciare a dei vantaggi economici ( pensione di reversibilità, assegno divorzile) che verrebbero a cessare con la rilevanza civile del matrimonio. La sentenza della Cassazione n. 9464 del 2010, innovando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato il diritto dell’INPS di richiedere la restituzione delle rate di pensione versate nel periodo intercorrente tra la celebrazione religiosa e la trascrizione del matrimonio, basandosi proprio sul fatto che la trascrizione tardiva del matrimonio fa sì che l’efficacia civile dello stesso retroagisca al momento della celebrazione, con la conseguenza di fare venir meno allo stesso tempo l’eventuale stato vedovile di uno dei coniugi e quindi il suo diritto a percepire la pensione di riversibilità. Tale sentenza potrà servire a scoraggiare in futuro un uso distorto dell’istituto della trascrizione tardiva ed a riportarlo a quella che dovrebbe essere la sua reale funzione, anche se la legge non lo specifica, ovvero fare acquisire gli effetti civili al matrimonio religioso quando, per motivi indipendenti dalla volontà delle parti (ad es. caso fortuito, forza maggiore), non sia stato trascritto entro il termine stabilito dalla legge per la trascrizione tempestiva. La decisione della Cassazione, inoltre, è servita da spunto per un riesame dell’istituto della trascrizione tardiva, con le modifiche a questo apportate dalla revisione concordataria del 1984, e per una migliore comprensione della problematica, si è ritenuto opportuno analizzare anche cosa è avvenuto nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica ed il motivo per cui in queste non è stato previsto nulla di analogo
2011
Settore IUS/11 - Diritto Canonico E Diritto Ecclesiastico
Mancuso, A.S. (2011). Effetti economici indesiderati della trascrizione tardiva del matrimonio canonico: la restituzione della pensione di reversibilità indebitamente percepita. IL DIRITTO ECCLESIASTICO, Anno CXXII 1-2 Gennaio- Giugno 2011(1-2 Gennaio- Giugno 2011), 393-409.
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