Il saggio affronta il tema del ruolo della colpa nella responsabilità contrattuale e sottopone a revisione critica le correnti favorevoli a individuare nella colpa il fondamento della responsabilità, sia mediante la teoria della presunzione di colpa sia mediante la formulazione della causa di esonero della responsabilità incentrata sulla colpa. All’esito dell’analisi, l’autore conviene con quelle opinioni che alla colpa in senso tecnico assegnano l’esclusiva funzione di criterio di imputazione – peraltro neppure unico come le ipotesi di responsabilità ex recepto testimoniano – della causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ciò non comporta però l’adesione alla lettura assai diffusa secondo cui la responsabilità contrattuale presenta una natura oggettiva. L’a. ritiene infatti che la responsabilità contrattuale abbia natura soggettiva in quanto destinata a trasferire il costo di un danno che scaturisce dalla violazione di obblighi ossia dall’inadempimento inteso in senso ampio. Non v’è dunque identificazione tra responsabilità soggettiva e responsabilità fondata sulla colpa. Infine, l’a. si oppone a quei tentativi dottrinari, anche recenti, secondo cui quella che generalmente viene definita come obbligazione di risarcimento del danno da mancato conseguimento della prestazione non avrebbe in realtà natura risarcitoria e non sarebbe, dunque, effetto di responsabilità, rappresentando invece una forma di attuazione per equivalente del diritto di credito leso.

Piraino, F. (2011). Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale. EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 4(4), 1019-1106.

Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale

PIRAINO, Fabrizio
2011-01-01

Abstract

Il saggio affronta il tema del ruolo della colpa nella responsabilità contrattuale e sottopone a revisione critica le correnti favorevoli a individuare nella colpa il fondamento della responsabilità, sia mediante la teoria della presunzione di colpa sia mediante la formulazione della causa di esonero della responsabilità incentrata sulla colpa. All’esito dell’analisi, l’autore conviene con quelle opinioni che alla colpa in senso tecnico assegnano l’esclusiva funzione di criterio di imputazione – peraltro neppure unico come le ipotesi di responsabilità ex recepto testimoniano – della causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ciò non comporta però l’adesione alla lettura assai diffusa secondo cui la responsabilità contrattuale presenta una natura oggettiva. L’a. ritiene infatti che la responsabilità contrattuale abbia natura soggettiva in quanto destinata a trasferire il costo di un danno che scaturisce dalla violazione di obblighi ossia dall’inadempimento inteso in senso ampio. Non v’è dunque identificazione tra responsabilità soggettiva e responsabilità fondata sulla colpa. Infine, l’a. si oppone a quei tentativi dottrinari, anche recenti, secondo cui quella che generalmente viene definita come obbligazione di risarcimento del danno da mancato conseguimento della prestazione non avrebbe in realtà natura risarcitoria e non sarebbe, dunque, effetto di responsabilità, rappresentando invece una forma di attuazione per equivalente del diritto di credito leso.
2011
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Piraino, F. (2011). Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale. EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 4(4), 1019-1106.
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