Non costituisce violazione dell’articolo 8 il divieto imposto ad un dipendente di sesso maschile di indossare abiti femminili sul luogo di lavoro. Quando, infatti, per la funzione svolta tale atteggiamento possa pregiudicare l’immagine e l’attività del datore di lavoro, l’interferenza nella vita privata dell’individuo deve considerarsi legittima, ai sensi del comma secondo dell’articolo 8 della Convenzione.

FATTA, C. (2011). Scheda su Sentenza Corte EDU Kara c. Regno Unito n. 36528/97. DIRITTI UMANI IN ITALIA, Anno I.

Scheda su Sentenza Corte EDU Kara c. Regno Unito n. 36528/97

FATTA, Caterina
2011-01-01

Abstract

Non costituisce violazione dell’articolo 8 il divieto imposto ad un dipendente di sesso maschile di indossare abiti femminili sul luogo di lavoro. Quando, infatti, per la funzione svolta tale atteggiamento possa pregiudicare l’immagine e l’attività del datore di lavoro, l’interferenza nella vita privata dell’individuo deve considerarsi legittima, ai sensi del comma secondo dell’articolo 8 della Convenzione.
2011
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
FATTA, C. (2011). Scheda su Sentenza Corte EDU Kara c. Regno Unito n. 36528/97. DIRITTI UMANI IN ITALIA, Anno I.
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