Il terzo comma dell'art. 2378 c.c. subordina la proposizione del ricorso per la sospensione dell'esecuzione della deliberazione all'avvenuto deposito, anche in copia, della citazione per impugnazione della stessa deliberazione, prevedendo così un termine iniziale per la proponibilità del ricorso, ma non imponendone la contestualità con la citazione, nulla impedendo che la proposizione dell'istanza di sospensione venga effettuata in un momento successivo. Alla riduzione di capitale per perdite in società cooperativa si applica il primo comma dell'art. 2446 c.c., di modo che risulta obbligatoria la convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo, malgrado non sussista alcun obbligo di procedere alle operazioni di riduzione di capitale, di cui ai comma 2 e 3 della stessa disposizione. La facoltà di rinvio del rimborso delle azioni del socio recedente di Banca di credito cooperativo, introdotta dal nuovo comma 2-ter dell'art. 28 TUB, può essere esercitata senza che comporti una privazione sostanziale del diritto di recesso

Maria Vittoria Zammitti (2016). Riduzione di capitale e diritto al rimborso del socio recedente di Banca di Credito Cooperativo alla luce del D. L. 24 Gennaio 2015, n.3.

Riduzione di capitale e diritto al rimborso del socio recedente di Banca di Credito Cooperativo alla luce del D. L. 24 Gennaio 2015, n.3

Maria Vittoria Zammitti
2016-01-01

Abstract

Il terzo comma dell'art. 2378 c.c. subordina la proposizione del ricorso per la sospensione dell'esecuzione della deliberazione all'avvenuto deposito, anche in copia, della citazione per impugnazione della stessa deliberazione, prevedendo così un termine iniziale per la proponibilità del ricorso, ma non imponendone la contestualità con la citazione, nulla impedendo che la proposizione dell'istanza di sospensione venga effettuata in un momento successivo. Alla riduzione di capitale per perdite in società cooperativa si applica il primo comma dell'art. 2446 c.c., di modo che risulta obbligatoria la convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo, malgrado non sussista alcun obbligo di procedere alle operazioni di riduzione di capitale, di cui ai comma 2 e 3 della stessa disposizione. La facoltà di rinvio del rimborso delle azioni del socio recedente di Banca di credito cooperativo, introdotta dal nuovo comma 2-ter dell'art. 28 TUB, può essere esercitata senza che comporti una privazione sostanziale del diritto di recesso
2016
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
Maria Vittoria Zammitti (2016). Riduzione di capitale e diritto al rimborso del socio recedente di Banca di Credito Cooperativo alla luce del D. L. 24 Gennaio 2015, n.3.
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