Un recente decreto con cui il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, ha disposto l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia nei confronti di una importante azienda multinazionale che opera nel settore della logistica, costituisce l’occasione per riflettere sugli strumenti a disposizione per contrastare lo sfruttamento del lavoro. L’articolo evidenzia come l’articolo 603 bis c.p. costituisca oggi uno strumento piuttosto versatile, capace di colpire le più varie forme di sfruttamento, anche al di là dei settori in cui le norme sul c.d. caporalato sono tradizionalmente state confinate, come l’agricoltura e l’edilizia. La norma, infatti, punisce anche condotte che non raggiungono livelli di assoggettamento assoluto di tipo paraschiavistco del lavoratore (c.d. caporalato “nero), ma anche forme intermedie di sfruttamento caratterizzate dall’approfittamento dello stato di bisogno che induce il lavoratore ad accettare condizioni comunque inaccettabili (c.d. caporalato “grigio”). Emerge inoltre come la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro consenta oggi di avvalersi di una composita gamma di strumenti a carattere preventivo che permettono di colpire lo sfruttamento del lavoratore anche in contesti aziendali, preservando al contempo la capacità produttiva delle imprese e i livelli occupazionali.

Andrea Merlo (2019). Il contrasto al caporalato grigio tra prevenzione e repressione. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO(6), 171-188.

Il contrasto al caporalato grigio tra prevenzione e repressione

Andrea Merlo
2019-01-01

Abstract

Un recente decreto con cui il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, ha disposto l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia nei confronti di una importante azienda multinazionale che opera nel settore della logistica, costituisce l’occasione per riflettere sugli strumenti a disposizione per contrastare lo sfruttamento del lavoro. L’articolo evidenzia come l’articolo 603 bis c.p. costituisca oggi uno strumento piuttosto versatile, capace di colpire le più varie forme di sfruttamento, anche al di là dei settori in cui le norme sul c.d. caporalato sono tradizionalmente state confinate, come l’agricoltura e l’edilizia. La norma, infatti, punisce anche condotte che non raggiungono livelli di assoggettamento assoluto di tipo paraschiavistco del lavoratore (c.d. caporalato “nero), ma anche forme intermedie di sfruttamento caratterizzate dall’approfittamento dello stato di bisogno che induce il lavoratore ad accettare condizioni comunque inaccettabili (c.d. caporalato “grigio”). Emerge inoltre come la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro consenta oggi di avvalersi di una composita gamma di strumenti a carattere preventivo che permettono di colpire lo sfruttamento del lavoratore anche in contesti aziendali, preservando al contempo la capacità produttiva delle imprese e i livelli occupazionali.
2019
Settore IUS/17 - Diritto Penale
Andrea Merlo (2019). Il contrasto al caporalato grigio tra prevenzione e repressione. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO(6), 171-188.
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