La vicenda esaminata si riferisce al noto caso Rackete. Il 12 giugno 2019 la nave Sea Watch 3 effettua il soccorso di 53 persone migranti presenti su un natante in pericolo di naufragio a 47 miglia dalle coste libiche. Il comandante della nave, Carola Rackete, dopo una lunga ed estenuante interlocuzione con le autorità italiane volta a ottenere l’autorizzazione allo sbarco in un place of safety, dirige l’imbarcazione verso la banchina e fa ingresso nel porto di Lampedusa. Nel tentativo di impedire l’attracco, una motovedetta della Guardia di finanza si frappone tra la banchina e la nave, e viene urtata da quest’ultima nelle manovre di ormeggio, prima di riuscire a sfilarsi e mettersi al sicuro. Ormeggiata la nave, la comandante Carola Rackete viene immediatamente arrestata dalla Guardia di finanza, ed il giorno successivo la Procura della Repubblica di Agrigento chiede la convalida dell’arresto e la contestuale applicazione della misura cautelare del divieto di dimora. Due sono i reati contestati a Carola Rackete: i) il delitto di «violenza contro nave da guerra», di cui all’art. 1100 cod. nav.); ii) il delitto di «resistenza a un pubblico ufficiale», di cui all’art. 337 c.p. Il GIP di Agrigento non convalida la richiesta di arresto e rigetta l’applicazione della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora. Il giudice agrigentino ritiene che la condotta di ingresso forzoso nel porto – che di per sé configurerebbe il reato di resistenza a pubblico ufficiale – è in concreto non punibile ai sensi dell’art. 51 c.p., giacché realizzata nell’adempimento di un dovere di soccorso: dovere che, alla luce del quadro normativo internazionale e delle stesse norme interne, non si esaurisce nella mera presa a bordo dei migranti-naufraghi in pericolo di vita o di grave danno, ma si estende fino al loro trasporto e sbarco in un posto sicuro, in cui possano ricevere adeguate cure, assistenza e una valutazione serena del loro status giuridico. Dal punto di vista giuridico, la questione non è priva di profili di complessità interpretativa. Ad ogni modo, la decisione del giudice agrigentino è condivisibile. Una nozione di adempimento del dovere di soccorso dei naufraghi-migranti che non tenesse conto delle specificità della navigazione e dei rischi per l’essere umano che l’ambiente marino necessariamente determina, dei valori umanitari sottesi all’attività di soccorso e del diritto del comandante a non essere ostacolato in una simile funzione pubblica parrebbe soffrire di un formalismo penalistico di cui non se ne avverte la necessità.

Parisi Francesco (2020). Il caso Carola Rackete e la politica dei "porti chiusi": resistenza a pubblico ufficiale o adempimento del dovere di soccorso dei naufraghi-migranti? La decisione del Tribunale di Agrigento. In S. Greco, G. Tumminelli (a cura di), MIGRAZIONI IN SICILIA 2019 (pp. 244-252). Milano : Mimesis.

Il caso Carola Rackete e la politica dei "porti chiusi": resistenza a pubblico ufficiale o adempimento del dovere di soccorso dei naufraghi-migranti? La decisione del Tribunale di Agrigento

Parisi Francesco
2020-01-01

Abstract

La vicenda esaminata si riferisce al noto caso Rackete. Il 12 giugno 2019 la nave Sea Watch 3 effettua il soccorso di 53 persone migranti presenti su un natante in pericolo di naufragio a 47 miglia dalle coste libiche. Il comandante della nave, Carola Rackete, dopo una lunga ed estenuante interlocuzione con le autorità italiane volta a ottenere l’autorizzazione allo sbarco in un place of safety, dirige l’imbarcazione verso la banchina e fa ingresso nel porto di Lampedusa. Nel tentativo di impedire l’attracco, una motovedetta della Guardia di finanza si frappone tra la banchina e la nave, e viene urtata da quest’ultima nelle manovre di ormeggio, prima di riuscire a sfilarsi e mettersi al sicuro. Ormeggiata la nave, la comandante Carola Rackete viene immediatamente arrestata dalla Guardia di finanza, ed il giorno successivo la Procura della Repubblica di Agrigento chiede la convalida dell’arresto e la contestuale applicazione della misura cautelare del divieto di dimora. Due sono i reati contestati a Carola Rackete: i) il delitto di «violenza contro nave da guerra», di cui all’art. 1100 cod. nav.); ii) il delitto di «resistenza a un pubblico ufficiale», di cui all’art. 337 c.p. Il GIP di Agrigento non convalida la richiesta di arresto e rigetta l’applicazione della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora. Il giudice agrigentino ritiene che la condotta di ingresso forzoso nel porto – che di per sé configurerebbe il reato di resistenza a pubblico ufficiale – è in concreto non punibile ai sensi dell’art. 51 c.p., giacché realizzata nell’adempimento di un dovere di soccorso: dovere che, alla luce del quadro normativo internazionale e delle stesse norme interne, non si esaurisce nella mera presa a bordo dei migranti-naufraghi in pericolo di vita o di grave danno, ma si estende fino al loro trasporto e sbarco in un posto sicuro, in cui possano ricevere adeguate cure, assistenza e una valutazione serena del loro status giuridico. Dal punto di vista giuridico, la questione non è priva di profili di complessità interpretativa. Ad ogni modo, la decisione del giudice agrigentino è condivisibile. Una nozione di adempimento del dovere di soccorso dei naufraghi-migranti che non tenesse conto delle specificità della navigazione e dei rischi per l’essere umano che l’ambiente marino necessariamente determina, dei valori umanitari sottesi all’attività di soccorso e del diritto del comandante a non essere ostacolato in una simile funzione pubblica parrebbe soffrire di un formalismo penalistico di cui non se ne avverte la necessità.
2020
Settore IUS/17 - Diritto Penale
Parisi Francesco (2020). Il caso Carola Rackete e la politica dei "porti chiusi": resistenza a pubblico ufficiale o adempimento del dovere di soccorso dei naufraghi-migranti? La decisione del Tribunale di Agrigento. In S. Greco, G. Tumminelli (a cura di), MIGRAZIONI IN SICILIA 2019 (pp. 244-252). Milano : Mimesis.
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