L’art. 143 del d.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al governo il potere di sciogliere i consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Una delle conseguenze è l’incandidabilità temporanea degli amministratori “responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento” del Consiglio dell’ente locale (art. 143, comma 11), dichiarata dal tribunale civile con procedimento in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.). Lo scioglimento ex art. 143 costituisce una misura di carattere eccezionale e cautelare. Tale istituto, nato in uno dei momenti più difficili della lotta alla mafia, è stato, sin da subito, oggetto di dibattito in relazione alla sua conformità alla carta costituzionale. Il d.l. n. 113/2018 è intervenuto a modificare l’art. 143, comma 11: a fronte di un’incandidabilità ante riforma temporalmente e territorialmente delimitata (l’incandidabilità era limitata solo a un turno nonché all’interno del perimetro regionale di riferimento dell’ente disciolto), adesso l’incandidabilità è estesa per due turni elettorali successivi allo scioglimento ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali ed europee. È evidente, quindi, la volontà del legislatore di inasprire la risposta dell’ordinamento rispetto a tali fenomeni. Si rammenta che sia la Corte costituzionale sia la Cassazione, anche a Sezioni Unite, avevano fissato alcuni paletti per salvare la norma da un eventuale pronuncia di incostituzionalità basati sulla limitazione territoriale alla Regione in cui si trova il comune disciolto e sulla privazione solo “temporanea” del diritto di elettorato passivo (limitata a un turno elettorale). Tali elementi, però, non esistono più dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 113/2018. Attualmente è all’esame del Parlamento una proposta di legge che vorrebbe modificare la norma, riformulando il comma 15 dell’art. 143, specificando che l’incandidabilità si applica a tutte le competizioni elettorali che si svolgano nel territorio nazionale (mentre la norma vigente elenca nominativamente le tipologie di elezioni interdette) ed estendendo la durata dell’incandidabilità a 20 anni anziché ai due turni elettorali successivi allo scioglimento (ossia a 10 anni al massimo, nel caso di due legislature senza scioglimenti anticipati). In base alla disciplina vigente, l’incandidabilità non viene disposta automaticamente, bensì deve essere dichiarata con un provvedimento definitivo. La proposta di legge A.C. 474 interviene anche su questo punto, prevedendo che la non candidabilità si applichi anche in presenza di un provvedimento non definitivo. Tuttavia, poiché la non automaticità dell’incandidabilità è pacificamente affermata dalla giurisprudenza, ricavandosi comunque chiaramente dal testo normativo, è solo all’esito definitivo del procedimento giurisdizionale, quindi, in cui è garantito il contraddittorio e che può svilupparsi fino al terzo grado di giudizio, che potrà sorgere la causa di incandidabilità. Rinunciare alla definitività del provvedimento che dichiara l’incandidabilità significherebbe compromettere il difficile punto di equilibrio individuato dal legislatore tra legittime esigenze di prevenzione dell’ordinamento, di fronte a fenomeni insidiosi come l’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni, e diritto di elettorato passivo, « diritto politico fondamentale che l’art. 51 Cost. riconosce e garantisce a ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità (ex art. 2 Cost.) ».

Daniela Ferrara (2019). INCANDIDABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 143, COMMA 11, T.U.E.L. ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018 E DELLE PROPOSTE DI LEGGE ATTUALMENTE IN PARLAMENTO: IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA ESIGENZE DI PREVENZIONE E DIRITTI. NORMA, 1-23.

INCANDIDABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 143, COMMA 11, T.U.E.L. ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018 E DELLE PROPOSTE DI LEGGE ATTUALMENTE IN PARLAMENTO: IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA ESIGENZE DI PREVENZIONE E DIRITTI.

Daniela Ferrara
2019-01-01

Abstract

L’art. 143 del d.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al governo il potere di sciogliere i consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Una delle conseguenze è l’incandidabilità temporanea degli amministratori “responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento” del Consiglio dell’ente locale (art. 143, comma 11), dichiarata dal tribunale civile con procedimento in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.). Lo scioglimento ex art. 143 costituisce una misura di carattere eccezionale e cautelare. Tale istituto, nato in uno dei momenti più difficili della lotta alla mafia, è stato, sin da subito, oggetto di dibattito in relazione alla sua conformità alla carta costituzionale. Il d.l. n. 113/2018 è intervenuto a modificare l’art. 143, comma 11: a fronte di un’incandidabilità ante riforma temporalmente e territorialmente delimitata (l’incandidabilità era limitata solo a un turno nonché all’interno del perimetro regionale di riferimento dell’ente disciolto), adesso l’incandidabilità è estesa per due turni elettorali successivi allo scioglimento ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali ed europee. È evidente, quindi, la volontà del legislatore di inasprire la risposta dell’ordinamento rispetto a tali fenomeni. Si rammenta che sia la Corte costituzionale sia la Cassazione, anche a Sezioni Unite, avevano fissato alcuni paletti per salvare la norma da un eventuale pronuncia di incostituzionalità basati sulla limitazione territoriale alla Regione in cui si trova il comune disciolto e sulla privazione solo “temporanea” del diritto di elettorato passivo (limitata a un turno elettorale). Tali elementi, però, non esistono più dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 113/2018. Attualmente è all’esame del Parlamento una proposta di legge che vorrebbe modificare la norma, riformulando il comma 15 dell’art. 143, specificando che l’incandidabilità si applica a tutte le competizioni elettorali che si svolgano nel territorio nazionale (mentre la norma vigente elenca nominativamente le tipologie di elezioni interdette) ed estendendo la durata dell’incandidabilità a 20 anni anziché ai due turni elettorali successivi allo scioglimento (ossia a 10 anni al massimo, nel caso di due legislature senza scioglimenti anticipati). In base alla disciplina vigente, l’incandidabilità non viene disposta automaticamente, bensì deve essere dichiarata con un provvedimento definitivo. La proposta di legge A.C. 474 interviene anche su questo punto, prevedendo che la non candidabilità si applichi anche in presenza di un provvedimento non definitivo. Tuttavia, poiché la non automaticità dell’incandidabilità è pacificamente affermata dalla giurisprudenza, ricavandosi comunque chiaramente dal testo normativo, è solo all’esito definitivo del procedimento giurisdizionale, quindi, in cui è garantito il contraddittorio e che può svilupparsi fino al terzo grado di giudizio, che potrà sorgere la causa di incandidabilità. Rinunciare alla definitività del provvedimento che dichiara l’incandidabilità significherebbe compromettere il difficile punto di equilibrio individuato dal legislatore tra legittime esigenze di prevenzione dell’ordinamento, di fronte a fenomeni insidiosi come l’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni, e diritto di elettorato passivo, « diritto politico fondamentale che l’art. 51 Cost. riconosce e garantisce a ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità (ex art. 2 Cost.) ».
2019
Daniela Ferrara (2019). INCANDIDABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 143, COMMA 11, T.U.E.L. ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018 E DELLE PROPOSTE DI LEGGE ATTUALMENTE IN PARLAMENTO: IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA ESIGENZE DI PREVENZIONE E DIRITTI. NORMA, 1-23.
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