La l. 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), pur caratterizzata dall’assoluta multiformità delle prescrizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione abbinate a misure di tutela della sicurezza pubblica, lascia chiaramente intravedere l'intento legislativo di escludere e criminalizzare i migranti. Punti particolarmente critici riguardano il sostanziale depotenziamento della protezione umanitaria, direttamente incidente sull’attuazione del diritto di asilo garantito dall’art. 10 Cost. e sullo status di rifugiato, e le misure relative alla privazione della libertà personale dello straniero. Le molteplici «restrizioni senza reato», di difficile ricostruzione già sul piano normativo, sono ancora una volta presentate come strumenti funzionali alla gestione dei flussi migratori, in evidente rotta di collisione con il bene della libertà personale, tutelato convenzionalmente e costituzionalmente. La correlazione fra la "stretta" alla protezione umanitaria e l'ampliamento delle già anomale forme di detenzione del migrante consolida gli stereotipi di pericolosità oggettiva direttamente derivanti dal mero status di straniero rivelando tratti del tutto ossimorici rispetto alle limitatissime finalità assegnabili a qualsivoglia forma di detenzione preventiva nei sistemi democratici.

Maggio P., (2018). Decreto sicurezza, migranti e garanzie processuali. CRITICA DEL DIRITTO(2), 177-207.

Decreto sicurezza, migranti e garanzie processuali

Maggio P.
2018-01-01

Abstract

La l. 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), pur caratterizzata dall’assoluta multiformità delle prescrizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione abbinate a misure di tutela della sicurezza pubblica, lascia chiaramente intravedere l'intento legislativo di escludere e criminalizzare i migranti. Punti particolarmente critici riguardano il sostanziale depotenziamento della protezione umanitaria, direttamente incidente sull’attuazione del diritto di asilo garantito dall’art. 10 Cost. e sullo status di rifugiato, e le misure relative alla privazione della libertà personale dello straniero. Le molteplici «restrizioni senza reato», di difficile ricostruzione già sul piano normativo, sono ancora una volta presentate come strumenti funzionali alla gestione dei flussi migratori, in evidente rotta di collisione con il bene della libertà personale, tutelato convenzionalmente e costituzionalmente. La correlazione fra la "stretta" alla protezione umanitaria e l'ampliamento delle già anomale forme di detenzione del migrante consolida gli stereotipi di pericolosità oggettiva direttamente derivanti dal mero status di straniero rivelando tratti del tutto ossimorici rispetto alle limitatissime finalità assegnabili a qualsivoglia forma di detenzione preventiva nei sistemi democratici.
2018
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
Maggio P., (2018). Decreto sicurezza, migranti e garanzie processuali. CRITICA DEL DIRITTO(2), 177-207.
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