Il saggio costituisce una critica – attraverso un’analisi cross-area del diritto latu sensu legislativo giurisprudenziale e amministrativo – alle suggestioni del campeggiante pluralismo giuridico e “istituzionale”, evidenziandone le macroscopiche disarmonie. Oggi si è in presenza di varietà ordina mentali, di riposizionamento degli ordinamenti – a tacere di una vera e propria sovrapposizione degli stessi – che riflettono sia le centrifughe tendenze autonomistiche, sia gli ineludibili percorsi dell’integrazione europea (e non). Tuttavia si chiede l’autore fino a che punto risulti sostanziale la conclamata dimensione policentrica quanto ad effettiva giuridicità, rispetto al c.d. pluralismo ordinamentale e/o “concorrenza fra ordinamenti”, che necessariamente non può che sfociare in un’unica giuridicità di risulta. In quest’ottica viene rivisitato il concetto di “autonomia” che, risolvendosi sostanzialmente nella classica attribuzione di competenze dà luogo a peculiari rapporti c.d. di “inclusione-esclusione”, strettamente funzionali alla realizzazione di un’unica giuridicità. In definitiva si tratta più sempre della redistribuzione degli assetti organizzativi della medesima giuridicità interna la quale non intacca le strutture della sovranità. Al riguardo, si denuncia l’insufficienza ermeneutica ed operativa del concetto autoreferenziale di sovranità con formale legittimazione del potere giuridico in apicibus e totalizzante, così come l’idea di Stato come “fatto fondativo del diritto”. Ben vero lo Stato ha un connotato associativo e territoriale che contrassegna la vera sovranità e quale “gruppo associativo” costruisce “l’artefatto” dell’ordinamento giuridico. Da questa ipotesi “falsificabile”, è ragionevole sostenere allora che in senso sostanziale (come effettiva tutela del coacervo di interessi di un’unica statalità allargata ) si assiste ben vero ad una "dilatazione" della territorialità statale e, conseguentemente, ad una estensione surrettizia (ma neppure tanto) della esclusività dell’imposizione coercitiva weberiana. Del resto ancora una volta è l’approdo monistico che viene fuori, laddove si è (correttamente) sostenuto che la “globalizzazione del diritto pubblico ha spiazzato l’ordine dualistico tra diritto pubblico interno e internazionale” in quanto “quest’ultimo cambia natura”, occupandosi sempre meno dei rapporti tra gli Stati, rivolgendo per converso, sempre più “la sua attenzione alle manifestazioni interne della stessa sovranità statale”. Pertanto, è sempre unica la giuridicità che si impone (anzi che si pre-impone, in assenza di conflitti o di “rivoluzioni”) nella sua effettività e che, appunto, costituisce lo spartiacque fra l’ordinamento giuridico e gli altri ordinamenti. Viene così ricondotta la reductio ad unitatem del tanto enfatizzato "shopping del diritto" o di quegli accordi para arbitrali “sprovvisti di capacità coercitiva”. In quest’ottica l’autore muove dei rilievi alla qualificazione del “business community come ordinamento sovrano”, laddove si è affermato che di questo (ordinamento) “gli Stati nazionali ne diventano il braccio secolare”. Infatti, lo sbocco ontologico è pur sempre univoco quanto a “ordinamento”, a condizione tuttavia che non si duplichino le sovranità: intanto per la prioritaria (ed assorbente) considerazione che se ne sterilizzerebbe il concetto e poi, perché non è configurabile un "troncone" di diritto sostanziale a sovranità distinta, rispetto al "braccio" del diritto processuale. In definitiva emerge che il declamato policentrismo giuridico rischia di mascherare la reale tendenza uniformatrice e verticalista della effettiva giuridicità, che è unica a prescindere dalla consistenza formale degli atti di riferimento.

PENSABENE LIONTI, S. (2008). Policentrismo giuridico e processi di integrazione: un'armonia con molte dissonanze. In S. PENSABENE LIONTI (a cura di), Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche dell'integrazione comunitaria (pp. 11-66). TORINO : Giappichelli.

Policentrismo giuridico e processi di integrazione: un'armonia con molte dissonanze

PENSABENE LIONTI, Salvatore
2008-01-01

Abstract

Il saggio costituisce una critica – attraverso un’analisi cross-area del diritto latu sensu legislativo giurisprudenziale e amministrativo – alle suggestioni del campeggiante pluralismo giuridico e “istituzionale”, evidenziandone le macroscopiche disarmonie. Oggi si è in presenza di varietà ordina mentali, di riposizionamento degli ordinamenti – a tacere di una vera e propria sovrapposizione degli stessi – che riflettono sia le centrifughe tendenze autonomistiche, sia gli ineludibili percorsi dell’integrazione europea (e non). Tuttavia si chiede l’autore fino a che punto risulti sostanziale la conclamata dimensione policentrica quanto ad effettiva giuridicità, rispetto al c.d. pluralismo ordinamentale e/o “concorrenza fra ordinamenti”, che necessariamente non può che sfociare in un’unica giuridicità di risulta. In quest’ottica viene rivisitato il concetto di “autonomia” che, risolvendosi sostanzialmente nella classica attribuzione di competenze dà luogo a peculiari rapporti c.d. di “inclusione-esclusione”, strettamente funzionali alla realizzazione di un’unica giuridicità. In definitiva si tratta più sempre della redistribuzione degli assetti organizzativi della medesima giuridicità interna la quale non intacca le strutture della sovranità. Al riguardo, si denuncia l’insufficienza ermeneutica ed operativa del concetto autoreferenziale di sovranità con formale legittimazione del potere giuridico in apicibus e totalizzante, così come l’idea di Stato come “fatto fondativo del diritto”. Ben vero lo Stato ha un connotato associativo e territoriale che contrassegna la vera sovranità e quale “gruppo associativo” costruisce “l’artefatto” dell’ordinamento giuridico. Da questa ipotesi “falsificabile”, è ragionevole sostenere allora che in senso sostanziale (come effettiva tutela del coacervo di interessi di un’unica statalità allargata ) si assiste ben vero ad una "dilatazione" della territorialità statale e, conseguentemente, ad una estensione surrettizia (ma neppure tanto) della esclusività dell’imposizione coercitiva weberiana. Del resto ancora una volta è l’approdo monistico che viene fuori, laddove si è (correttamente) sostenuto che la “globalizzazione del diritto pubblico ha spiazzato l’ordine dualistico tra diritto pubblico interno e internazionale” in quanto “quest’ultimo cambia natura”, occupandosi sempre meno dei rapporti tra gli Stati, rivolgendo per converso, sempre più “la sua attenzione alle manifestazioni interne della stessa sovranità statale”. Pertanto, è sempre unica la giuridicità che si impone (anzi che si pre-impone, in assenza di conflitti o di “rivoluzioni”) nella sua effettività e che, appunto, costituisce lo spartiacque fra l’ordinamento giuridico e gli altri ordinamenti. Viene così ricondotta la reductio ad unitatem del tanto enfatizzato "shopping del diritto" o di quegli accordi para arbitrali “sprovvisti di capacità coercitiva”. In quest’ottica l’autore muove dei rilievi alla qualificazione del “business community come ordinamento sovrano”, laddove si è affermato che di questo (ordinamento) “gli Stati nazionali ne diventano il braccio secolare”. Infatti, lo sbocco ontologico è pur sempre univoco quanto a “ordinamento”, a condizione tuttavia che non si duplichino le sovranità: intanto per la prioritaria (ed assorbente) considerazione che se ne sterilizzerebbe il concetto e poi, perché non è configurabile un "troncone" di diritto sostanziale a sovranità distinta, rispetto al "braccio" del diritto processuale. In definitiva emerge che il declamato policentrismo giuridico rischia di mascherare la reale tendenza uniformatrice e verticalista della effettiva giuridicità, che è unica a prescindere dalla consistenza formale degli atti di riferimento.
2008
PENSABENE LIONTI, S. (2008). Policentrismo giuridico e processi di integrazione: un'armonia con molte dissonanze. In S. PENSABENE LIONTI (a cura di), Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche dell'integrazione comunitaria (pp. 11-66). TORINO : Giappichelli.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10447/34140
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