L'Autrice affronta il problema della c.d. cestinazione del pubblico ministero, quale strada alternativa a quella ortodossa dell'archiviazione. Sono messi in risalto i rischi connessi a un potere autonomo, privo di un qualsiasi controllo, né giurisdizionale né gerarchico, in capo al pubblico ministero di cestinare quelle informative che prima facie non sembrano rivestire alcuna rilevanza penale. Potere che sembra trovare un riconoscimento nell'istituzione del registro, il c.d. mod. 45, ove il titolare dell'azione penale è tenuto a iscrivere le c.d. pseudo notizie di reato. La violazione del principio di obbligatorietà sancito dall'art. 112 Cost. sembra potersi paventare laddove sia lasciata alla discrezionalità dell'organo inquirente la scelta se iscrivere l'informativa pervenuta in procura nel registro mod. 45 o in quello previsto dall'art. 335 c.p.p. Solo in tale ultimo caso, infatti, cominciano a decorrere i tempi delle indagini preliminari, che verrebbero, invece, aggirati nell'ipotesi di un uso strumentale del registro delle altre notizie di reato (mod. 45).

Scaccianoce Caterina (2000). Archiviazione o cestinazione delle pseudo notizie di reato: un problema ancora irrisolto.

Archiviazione o cestinazione delle pseudo notizie di reato: un problema ancora irrisolto

Scaccianoce Caterina
2000-01-01

Abstract

L'Autrice affronta il problema della c.d. cestinazione del pubblico ministero, quale strada alternativa a quella ortodossa dell'archiviazione. Sono messi in risalto i rischi connessi a un potere autonomo, privo di un qualsiasi controllo, né giurisdizionale né gerarchico, in capo al pubblico ministero di cestinare quelle informative che prima facie non sembrano rivestire alcuna rilevanza penale. Potere che sembra trovare un riconoscimento nell'istituzione del registro, il c.d. mod. 45, ove il titolare dell'azione penale è tenuto a iscrivere le c.d. pseudo notizie di reato. La violazione del principio di obbligatorietà sancito dall'art. 112 Cost. sembra potersi paventare laddove sia lasciata alla discrezionalità dell'organo inquirente la scelta se iscrivere l'informativa pervenuta in procura nel registro mod. 45 o in quello previsto dall'art. 335 c.p.p. Solo in tale ultimo caso, infatti, cominciano a decorrere i tempi delle indagini preliminari, che verrebbero, invece, aggirati nell'ipotesi di un uso strumentale del registro delle altre notizie di reato (mod. 45).
2000
Scaccianoce Caterina (2000). Archiviazione o cestinazione delle pseudo notizie di reato: un problema ancora irrisolto.
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