Le ordinanze in commento offrono l’opportunità di ripercorrere l’iter esegetico nel quale si è in passato imbattuta la Corte Costituzionale in tema di limiti soggettivi ravvisabili nell’art. 403 c.p.p., per coglierne gli aspetti più volubili ai quali si è successivamente ancorato il legislatore del 1997 nel ribaltare l’orientamento puntualizzato con le due note pronunce del 1994 . Nel caso specifico il Giudice ha deciso di annullare l’ordinanza con la quale era stato ammesso l’esame dei periti indicati nella lista del pubblico ministero e della parte civile in ordine agli esiti di un incarico peritale che era stato loro conferito nel corso di un incidente probatorio svoltosi nell’ambito di un procedimento diverso per numero ma avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali si procedeva. Le ragioni sottese alle decisioni di cui sopra sono strettamente connesse al disposto del comma 1 bis dell’art. 403 c.p.p. ove è sancita in termini ormai indiscutibili l’inutilizzabilità della prova assunta nel corso dell’incidente probatorio nei confronti dell’imputato raggiunto soltanto a seguito di quel frangente di anticipata dialettica probatoria da indizi di colpevolezza, senza che il difensore abbia potuto partecipare alla sua assunzione.

SCACCIANOCE C (2007). Indagato "virtuale" e contraddittorio.

Indagato "virtuale" e contraddittorio

SCACCIANOCE, Caterina
2007-01-01

Abstract

Le ordinanze in commento offrono l’opportunità di ripercorrere l’iter esegetico nel quale si è in passato imbattuta la Corte Costituzionale in tema di limiti soggettivi ravvisabili nell’art. 403 c.p.p., per coglierne gli aspetti più volubili ai quali si è successivamente ancorato il legislatore del 1997 nel ribaltare l’orientamento puntualizzato con le due note pronunce del 1994 . Nel caso specifico il Giudice ha deciso di annullare l’ordinanza con la quale era stato ammesso l’esame dei periti indicati nella lista del pubblico ministero e della parte civile in ordine agli esiti di un incarico peritale che era stato loro conferito nel corso di un incidente probatorio svoltosi nell’ambito di un procedimento diverso per numero ma avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali si procedeva. Le ragioni sottese alle decisioni di cui sopra sono strettamente connesse al disposto del comma 1 bis dell’art. 403 c.p.p. ove è sancita in termini ormai indiscutibili l’inutilizzabilità della prova assunta nel corso dell’incidente probatorio nei confronti dell’imputato raggiunto soltanto a seguito di quel frangente di anticipata dialettica probatoria da indizi di colpevolezza, senza che il difensore abbia potuto partecipare alla sua assunzione.
2007
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
SCACCIANOCE C (2007). Indagato "virtuale" e contraddittorio.
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