Torna ad essere affrontata dalla Suprema Corte la questione della necessità, per il giudice d’appello che intende riformare la sentenza di primo grado, di raccogliere nuovamente innanzi a sé la prova orale. I giudici di legittimità hanno annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari con la quale, in riforma della prima decisione di condanna, era stata affermata la non colpevolezza degli imputati sulla base di una diversa lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il giudice d’appello, in particolare, senza disporne la rinnovazione, le ha valutate intrinsecamente inattendibili, alla luce delle discrasie emerse tra quanto riferito in denuncia e quanto dichiarato al pubblico ministero, oltre che per contrasto con altre fonti di prova di natura dichiarativa. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale, ha enunciato i seguenti principi di diritto. In caso di totale riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello dovrà dimostrare l'incompletezza o la non correttezza ovvero l’incoerenza delle relative argomentazioni «con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da corretta, completa e convincente motivazione, che sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati». Poi è stato posto l'accento sulla necessità di pervenire a una «valutazione unitaria della prova», prendendo in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, da porre vicendevolmente in rapporto e non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio. Solo attraverso questo iter – sostiene la Corte – è possibile attingere la verità processuale.

SCACCIANOCE, C. (2014). Ancora in tema di rinnovazione della prova orale in appello.

Ancora in tema di rinnovazione della prova orale in appello

SCACCIANOCE, Caterina
2014-01-01

Abstract

Torna ad essere affrontata dalla Suprema Corte la questione della necessità, per il giudice d’appello che intende riformare la sentenza di primo grado, di raccogliere nuovamente innanzi a sé la prova orale. I giudici di legittimità hanno annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari con la quale, in riforma della prima decisione di condanna, era stata affermata la non colpevolezza degli imputati sulla base di una diversa lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il giudice d’appello, in particolare, senza disporne la rinnovazione, le ha valutate intrinsecamente inattendibili, alla luce delle discrasie emerse tra quanto riferito in denuncia e quanto dichiarato al pubblico ministero, oltre che per contrasto con altre fonti di prova di natura dichiarativa. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale, ha enunciato i seguenti principi di diritto. In caso di totale riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello dovrà dimostrare l'incompletezza o la non correttezza ovvero l’incoerenza delle relative argomentazioni «con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da corretta, completa e convincente motivazione, che sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati». Poi è stato posto l'accento sulla necessità di pervenire a una «valutazione unitaria della prova», prendendo in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, da porre vicendevolmente in rapporto e non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio. Solo attraverso questo iter – sostiene la Corte – è possibile attingere la verità processuale.
2014
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
SCACCIANOCE, C. (2014). Ancora in tema di rinnovazione della prova orale in appello.
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