Il contributo passa in rassegna analizzandole e commentandole tre significative pronunce della Cassazione penale, rese in tema di stalking, delega di funzioni e delitto di ricettazione attenuato dalla particolare tenuità del fatto. In particolare nella prima delle indicate sentenze (Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648) si afferma che la ricerca da parte della vittima di atti persecutori di un contatto con lo stalker, non contrastando col concetto di stress enunciato dalla norma incriminatrice, non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.. Tuttavia, nelle ipotesi di reciprocità dei comportamenti molesti, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato d’ansia o di paura della persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. Nel secondo pronunciamento in commento (Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2013, n. 50605) si sostiene che in caso di infortuni sui luoghi di lavoro, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex art. 8 d.lgs. 626/1994 non esonera da responsabilità il datore di lavoro per l’omicidio colposo del dipendente, dal momento che tale atto non può considerarsi coincidente con una formale delega idonea ad individuare la diversa e facoltativa figura del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche e per la sicurezza dei lavoratori. Nell'ultima sentenza analizzata (Cass. pen., Sez. II, sentenza 15 novembre 2013, n. 50066) si afferma, infine, che la particolare tenuità che attenua il delitto di ricettazione va desunta da una complessiva valutazione di tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, dovendo il giudice avere riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato e alla condotta complessiva del medesimo, sia al valore economico della res ricettata. Di conseguenza, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. e l’attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, c.p. non possono essere concesse contemporaneamente.

CAROLLO, S. (2014). Configurabilità del delitto di stalking anche in presenza di reciprocità delle condotte disturbatrici. Delega di funzioni: la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per l’omicidio colposo del lavoratore. Incompatibilità tra delitto di ricettazione attenuato dalla particolare tenuità del fatto e attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità..

Configurabilità del delitto di stalking anche in presenza di reciprocità delle condotte disturbatrici. Delega di funzioni: la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per l’omicidio colposo del lavoratore. Incompatibilità tra delitto di ricettazione attenuato dalla particolare tenuità del fatto e attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità.

CAROLLO, Sara
2014-01-01

Abstract

Il contributo passa in rassegna analizzandole e commentandole tre significative pronunce della Cassazione penale, rese in tema di stalking, delega di funzioni e delitto di ricettazione attenuato dalla particolare tenuità del fatto. In particolare nella prima delle indicate sentenze (Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648) si afferma che la ricerca da parte della vittima di atti persecutori di un contatto con lo stalker, non contrastando col concetto di stress enunciato dalla norma incriminatrice, non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.. Tuttavia, nelle ipotesi di reciprocità dei comportamenti molesti, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato d’ansia o di paura della persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. Nel secondo pronunciamento in commento (Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2013, n. 50605) si sostiene che in caso di infortuni sui luoghi di lavoro, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex art. 8 d.lgs. 626/1994 non esonera da responsabilità il datore di lavoro per l’omicidio colposo del dipendente, dal momento che tale atto non può considerarsi coincidente con una formale delega idonea ad individuare la diversa e facoltativa figura del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche e per la sicurezza dei lavoratori. Nell'ultima sentenza analizzata (Cass. pen., Sez. II, sentenza 15 novembre 2013, n. 50066) si afferma, infine, che la particolare tenuità che attenua il delitto di ricettazione va desunta da una complessiva valutazione di tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, dovendo il giudice avere riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato e alla condotta complessiva del medesimo, sia al valore economico della res ricettata. Di conseguenza, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. e l’attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, c.p. non possono essere concesse contemporaneamente.
2014
Settore IUS/17 - Diritto Penale
CAROLLO, S. (2014). Configurabilità del delitto di stalking anche in presenza di reciprocità delle condotte disturbatrici. Delega di funzioni: la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per l’omicidio colposo del lavoratore. Incompatibilità tra delitto di ricettazione attenuato dalla particolare tenuità del fatto e attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità..
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