Benché il rito previsto dalla legge Fornero non sia facoltativo, non sussistono limiti di ordine legale, nell'ambito dello stesso rito, alla rinuncia alla fase sommaria, attesocchè l'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro ad una sollecita definizione del processo inerente ai licenziamenti con tutela ex art. 18 st. lav. e quello pubblico alla sollecita definizione di tali processi non viene menomato. Nel caso di rinuncia concorde alla fase sommaria del giudizio introdotto con il nuovo rito dei licenziamenti e di compresenza di domande diverse il giudice deve separare i processi e contestualmente fissare distinte udienze ex art. 420 c.p.c..
CAMMALLERI, C. (2013). Indisponibilità del rito e rinuncia alla fase sommaria..
Indisponibilità del rito e rinuncia alla fase sommaria.
CAMMALLERI, Calogero Massimo
2013-01-01
Abstract
Benché il rito previsto dalla legge Fornero non sia facoltativo, non sussistono limiti di ordine legale, nell'ambito dello stesso rito, alla rinuncia alla fase sommaria, attesocchè l'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro ad una sollecita definizione del processo inerente ai licenziamenti con tutela ex art. 18 st. lav. e quello pubblico alla sollecita definizione di tali processi non viene menomato. Nel caso di rinuncia concorde alla fase sommaria del giudizio introdotto con il nuovo rito dei licenziamenti e di compresenza di domande diverse il giudice deve separare i processi e contestualmente fissare distinte udienze ex art. 420 c.p.c..File | Dimensione | Formato | |
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