Benché l'art. 2, co. 54 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 abbia differito al 31 dicembre 2011 l'efficacia della modifica del primo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 - relativa al termini di decadenza di 60 giorni per la impugnazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento stesso - in ragione dell'espressa limitazione dell'ambito di applicazione della proroga al solo predetto termine di sessanta giorni ed al solo primo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966, sia invece, efficace la previsione del termine decadenziale dei 270 giorni per l'impugnativa giudiziale dei licenziamenti già assoggettati all'applicazione del termine decadenziale di 60 giorni. Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorché il licenziamento sia sia perfezionato in data anteriore. Alla controversia di impugnazione del licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ancorchè regolata dal nuovo rito speciale, continua il testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 vigente alla data di intimazione.

CAMMALLERI, C. (2013). Busillis del legislatore e pasticci giudiziari.

Busillis del legislatore e pasticci giudiziari

CAMMALLERI, Calogero Massimo
2013-01-01

Abstract

Benché l'art. 2, co. 54 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 abbia differito al 31 dicembre 2011 l'efficacia della modifica del primo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 - relativa al termini di decadenza di 60 giorni per la impugnazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento stesso - in ragione dell'espressa limitazione dell'ambito di applicazione della proroga al solo predetto termine di sessanta giorni ed al solo primo comma dell'art. 6 legge n. 604 del 1966, sia invece, efficace la previsione del termine decadenziale dei 270 giorni per l'impugnativa giudiziale dei licenziamenti già assoggettati all'applicazione del termine decadenziale di 60 giorni. Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorché il licenziamento sia sia perfezionato in data anteriore. Alla controversia di impugnazione del licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ancorchè regolata dal nuovo rito speciale, continua il testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 vigente alla data di intimazione.
2013
Settore IUS/07 - Diritto Del Lavoro
CAMMALLERI, C. (2013). Busillis del legislatore e pasticci giudiziari.
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